Proroga del vecchio regime dei minimi e "blocco" dei contributi

| 27/02/2015

Con 156 voti favorevoli, 78 contrari e un’astensione, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. n. 1779 di conversione del DL n. 192/2014 (“Milleproroghe”), nel testo già licenziato dalla Camera, sul quale la Ministra per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, aveva posto la questione di fiducia. Visti i tempi risicati – il DL deve essere convertito entro il 1° marzo – era pressoché scontato che il Governo richiedesse nuovamente la fiducia, dopo quella posta alla Camera, su un testo “blindato”, a cui ora, quindi, manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento dispone l’estensione, anche per il 2015, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e, per i professionisti “senza Cassa” iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’esenzione, anche per quest’anno, dall’innalzamento della contribuzione, grazie all’applicazione dell’aliquota contributiva previdenziale del 27% – già vigente nel 2013 e 2014 – al posto di quella del 30%. Tra le altre misure di carattere fiscale, si segnala prima di tutto la riapertura dei termini per la rateizzazione delle cartelle di pagamento. Per effetto della postergazione dei termini ex DL n. 66/2014, infatti, i contribuenti che, al 31 dicembre 2014, risultano decaduti da una dilazione dei ruoli concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono essere riammessi al beneficio se presentano la domanda entro il prossimo 31 luglio.
Inoltre, il provvedimento dispone:
– il rinvio al 2016 della decorrenza dell’abolizione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata e della comunicazione dati IVA;
– il dimezzamento dei termini per l’irrogazione delle sanzioni per violazioni sul modulo RW per i soggetti che aderiranno alla collaborazione volontaria in relazione agli investimenti detenuti in Paesi black list che firmeranno con l’Italia l’accordo sullo scambio di informazioni fiscali entro il 2 marzo;
– oltre alla proroga al 31 dicembre 2016 della disciplina (ex art. 26-ter del DL n. 69/2013) che consente la corresponsione in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo, l’aumento al 20% dell’importo contrattuale per l’anticipazione in favore dell’appaltatore con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015;
– la proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2017, degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ex L. n. 238/2010.
Sul fronte dei tributi locali, invece, viene posticipata al 2016 l’operatività della disciplina dell’imposta municipale secondaria, di cui all’art. 11 del DLgs. n. 23/2011. Si proroga quindi di un anno l’operatività dei vigenti tributi comunali – tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari – che verranno sostituiti dall’IMU secondaria dal 2016.
Viene poi confermata per il 2014 la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014 – mentre i Comuni che non hanno deliberato regolamenti e tariffe entro tale termine procedono alla riscossione sulla base delle tariffe applicate per il 2013 – e viene prorogato al 2017 l’aumento al 100% della quota riconosciuta ai Comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale.
Infine, per ciò che concerne l’assistenza fiscale, intervenendo sul DLgs. n. 175/2014, il provvedimento rinvia di un anno l’applicazione dei requisiti minimi richiesti ai CAF, stabilendo che le condizioni relative al numero di dichiarazioni trasmesse trovi applicazione anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto semplificazioni), ma con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018, in luogo delle annualità 2015, 2016 e 2017.