Protezione del business judgment rule degli amministratori

| 28/09/2015

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 19198 di oggi approfondisce i limiti da attribuire al principio della insindacabilità delle scelte di gestione (c.d. “business judgment rule”). Quando l’addebito di responsabilità agli amministratori di società non si fonda sulla violazione di specifiche norme di legge o di clausole statutarie, ma sull’inosservanza del criterio generale di diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze, viene in rilievo la c.d. “business judgment rule”. Agli amministratori non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c., di avere compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, attenendo una simile valutazione alla discrezionalità imprenditoriale. Tale decisione potrebbe eventualmente rilevare come giusta causa di revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Gli amministratori, quindi, non possono essere ritenuti responsabili solo perché la gestione dell’impresa sociale ha avuto un esito non positivo: la valutazione sull’eventuale responsabilità dell’amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali compiute. La sua responsabilità giuridica ben può discendere, però, dal rilievo che le modalità stesse del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele o la non osservanza di quei canoni di comportamento che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone – secondo il metro della normale professionalità – a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti. Non può infatti prescindersi dall’ovvia considerazione che la diligenza è qui, come del resto quasi sempre, espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Nel caso degli amministratori di società, come in tutti i casi di gestione di interessi altrui, tale dovere assume ancor più che altrove i caratteri del dovere di protezione dell’altrui sfera giuridica: il dovere di prendersi cura dell’interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore dell’amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito con indubbie connotazioni fiduciarie (cfr. Cass. n. 16707/2004). Se, nonostante l’utilizzo della dovuta diligenza, siano state compiute scelte rivelatesi inopportune, gli amministratori non sono responsabili dei danni arrecati alla società; anche se si tratta di danni che altri amministratori, più competenti, avveduti e capaci, avrebbero certamente evitato. Tuttavia, il principio dell’insindacabilità delle scelte non è assoluto. Esso presenta due limiti: la gestione è insindacabile se è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta); la scelta è insindacabile solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre).
Tendenzialmente, la Suprema Corte si è soffermata sul primo limite. Si è, quindi, sottolineato come, se è vero che non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se connotate da profili di alea economica superiori alla norma, resta invece valutabile la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata istruttoria – i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, così da non esporre l’impresa a perdite, altrimenti prevenibili (cfr. Cass. n. 18231/2009). In particolare, rientra nell’ambito della diligenza esigibile il corredare le scelte medesime con le verifiche, le indagini e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quella natura, in quelle condizioni di tempo e di luogo e ad alla luce di ogni altra circostanza concreta. Se, certamente, il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle di merito compiute dall’organo societario, rientra però nei suoi compiti verificare se, nel caso concreto, la scelta gestoria sia avvenuta nel rispetto dei parametri dell’azione adempiente e diligente – così come richiesta nel mondo degli affari – che deve essere connotata da liceità, razionalità, congruità, attenzione e cura dei particolari; nozioni da integrare alla luce delle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 28669/2013).
Il Tribunale di Roma si concentra, invece, sul secondo limite. Si osserva, allora, come non sia affatto sufficiente che l’amministratore abbia assunto le necessarie informazioni ed abbia eseguito (attraverso l’uso di risorse interne o di consulenze esterne) tutte le verifiche del caso, essendo comunque necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l’amministratore ad una decisione che sia anche razionalmente coerente con esse. Vale a dire che l’amministratore che abbia svolto tutte le verifiche necessarie e consultato tutti gli esperti disponibili, e che, ciononostante, effettui una scelta gestionale non razionale rispetto alle informazioni ricevute e dannosa per la società, non sarà irresponsabile nei confronti della stessa. Anzi, lo sarà doppiamente, dovendosi sommare al danno arrecato dalla scelta adottata quello correlato agli inutili costi sostenuti per l’acquisizione delle informazioni.