Prova della notifica di avviso bonario a carico del Fisco

| 19/01/2016

Secondo la Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 6378 dello scorso dicembre, l’avviso bonario, tanto nella liquidazione automatica quanto nel controllo formale, non deve, dal punto di vista normativo, essere notificato secondo forme particolari, non essendoci alcun rinvio all’art. 60 del DPR 600/73.
Inoltre, l’utilizzo di forme di notifica, come la posta semplice, che non lasciano una precisa traccia della data in cui l’avviso è stato recapitato al contribuente, comporta diversi problemi sul calcolo dei trenta giorni entro cui vanno pagati gli importi per definire l’avviso ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 462/97; dando così una semplice e corretta applicazione della c.d. “regola di giudizio”.
Il contribuente, nel ricorso contro la cartella di pagamento scaturita dal controllo formale, ben può lamentare la mancata notifica dell’avviso bonario, fatto che, a differenza di quanto può dirsi per la liquidazione automatica, causa di per sé la nullità dell’atto (si veda, da ultimo, la sentenza n. 15312 del 2014). Sul versante probatorio, egli non può che limitarsi alla menzionata affermazione, non potendo di certo dimostrare un fatto negativo.
A questo punto, sulla base delle più elementari regole sottese all’onere della prova indicate dal codice civile, spetta alla controparte dimostrare che la notifica è avvenuta, e, se ciò non avviene, la cartella di pagamento è nulla.
Scorrendo la sentenza, appare interessante effettuare due brevi osservazioni. E’ irrilevante l’affermazione secondo cui, nell’ambito dell’art. 36-ter del DPR 600/73, “non è prevista alcuna notifica formale di tali provvedimenti, ma gli stessi vengono inoltrati con posta ordinaria o raccomandata”. Ciò è senz’altro vero, ma la gestione della procedura è lasciata alla diligenza della parte, che sa perfettamente quali possono essere le conseguenze della mancata notifica dell’avviso bonario, a cui, ovviamente, è equiparata la mancata prova della medesima. Nel momento in cui il Fisco sceglie forme di notifica da cui non emerge la prova circa la ricezione dell’avviso bonario ad opera del contribuente, rischia la soccombenza se questi ricorre contro il ruolo. Del resto, altra giurisprudenza, confermando la tesi della Regionale di Roma, ha sancito che non ha nessun rilievo probatorio il documento scaricato dal sito internet delle Poste, ove compare la consegna dell’avviso bonario (C.T. Prov. Genova 24 luglio 2013 n. 165/20/13). Anche la dicitura, a volte presente nella cartella di pagamento, secondo cui in caso di mancata comunicazione bonaria il contribuente può far presente la questione all’ente impositore per essere ammesso alla definizione dell’avviso ai due terzi, é inconferente nel caso di specie. Abbiamo, infatti, già rilevato come, nella procedura di controllo formale, l’omessa comunicazione bonaria conduca irrimediabilmente alla nullità del ruolo, quindi una volta che detto documento non sia stato notificato (o ne difetti la prova), perde di rilievo la possibilità di definizione ai due terzi.