Pubblicato da AdER il modello di rottamazione per chi non ha pagato le rate al 7 dicembre 2018
Dott. Matteo Mignardi | 14/02/2019
Ieri, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 12/2019, di conversione del DL 135/2018, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato alle novità in essa indicate il modello per la rottamazione dei ruoli prevista dall’art. 3 del DL 119/2018, il cui termine di presentazione scade il prossimo 30 aprile 2019.
La modifica apportata dalla L. 12/2019, sebbene sia molto favorevole ai contribuenti, e di certo condivisibile, determina l’insorgere di un vero e proprio ginepraio interpretativo, in quanto la rottamazione ex DL 119/2018 va ulteriormente a intrecciarsi con le precedenti, disciplinate dal DL 193/2016 e dal DL 148/2017, cosa resa ancora più complicata dal fatto che diverse “tipologie” di debitori dovranno rispettare, ai fini delle rate, differenti scadenze. Ma questo, per i debitori, non sembra sarà un grosso problema, visto il sistema di liquidazione d’ufficio degli importi.
Inizialmente, coloro i quali non avevano pagato le rate delle pregresse rottamazioni scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 avrebbero potuto mantenere i benefici della rottamazione solo se avessero pagato, in unica soluzione entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate scadute.
Per essi, il debito è automaticamente ridilazionato, con rate che vanno dal luglio 2019 al 2023.
Di contro, gli altri soggetti (per fare l’esempio più semplice, i debitori che non hanno mai presentato domanda di rottamazione), accedono alla rottamazione previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2019, e dilazionano il debito dal luglio 2019 al 2023.
Come evidenziato da più parti, era evidente la disparità di trattamento: chi ha presentato domanda e non è riuscito magari a pagare la sola rata di luglio 2018, avrebbe dovuto pagare le restanti entro il 7 dicembre, mentre chi non si è mai premurato nemmeno di fare domanda di rottamazione poteva e può, previa domanda entro il 30 aprile, accedere senza problemi alla rottamazione.
Ora, questa situazione viene sorpassata.
Infatti, tramite una modifica al comma 23 dell’art. 3 del DL 119/2018, anche coloro i quali, entro il 7 dicembre 2018, non sono riusciti a pagare le rate, possono mantenere i benefici della rottamazione.
Con due precisazioni però.
In primo luogo, bisogna presentare domanda entro il prossimo 30 aprile 2019, mentre, se i debitori hanno già pagato entro il 7 dicembre, accedono d’ufficio alla ridilazione del debito.
Inoltre, le rate non vengono spalmate dal luglio 2019 al 2023, ma dal luglio 2019 al 2021 (ci sono 10 rate e non 18 rate).
Il modello di domanda, come anticipato, è stato prontamente oggetto di aggiornamento.