Punibilità autoriciclaggio e autoreimpiego
Dott. Alessio Pistone | 17/06/2014
In attesa di conoscere quali saranno le soluzioni che il Governo deciderà di adottare in materia di autoriciclaggio e autoreimpiego, le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 25191/2014, hanno precisato come tali condotte siano già punibili, sia pure in relazione alla fattispecie di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12-quinquies del DL 306/1992 convertito.
Con decreto del 14 dicembre 2013, il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva assegnato alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito: se sia configurabile il concorso tra i delitti di cui agli artt. 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (reimpiego di capitali) c.p. e quello di cui all’art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa.
Queste le risposte fornite: il delitto presupposto dei reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di reimpiego di capitali (art. 648-ter c.p.) può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), di per sé idoneo a generare proventi illeciti.
In particolare, l’estraneità del soggetto che ripulisce o reimpiega sia all’organizzazione mafiosa, che ai delitti-fine rende configurabile, nei suoi riguardi, in presenza dei rispettivi elementi costitutivi, le contestazioni di riciclaggio o reimpiego. Al membro dell’associazione che “ripulisce” o “reimpiega” denaro, beni o altre utilità riconducibili ai soli delitti-fine, alla cui realizzazione non ha fornito alcun apporto, non si applica la clausola di esclusione della responsabilità di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., in quanto l’oggetto dell’attività tipica del riciclaggio non è direttamente ricollegabile al reato cui egli concorre. Il medesimo soggetto, invece, ove dovesse avere il compito di riciclare o reimpiegare la ricchezza prodotta dall’organizzazione in quanto tale, non è punibile per autoriciclaggio (o autoreimpiego), in quanto oggetto della sua condotta sono proprio il denaro, i beni e le altre utilità provenienti dall’associazione cui fornisce consapevole e volontario contributo.
Le Sezioni Unite si soffermano poi sulla fattispecie di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12-quinquies del DL 306/1992 convertito. In base a tale norma, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Si tratta di un reato a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge.
La condotta vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione. L’ambito di applicabilità della fattispecie non è limitato ad ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma, da un lato, comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, e, dall’altro, prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico. A rilevare, infatti, è solo il mantenimento – in capo al soggetto che effettua l’attribuzione o per conto o nell’interesse del quale l’attribuzione viene compiuta – dell’effettivo potere sul bene attribuito.
Determinante, inoltre, è il fine perseguito dal soggetto agente: elusione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali o agevolazione nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.
Sotto questo profilo, la fattispecie – priva di qualsiasi clausola di esclusione della responsabilità per l’autore di reati che hanno determinato la produzione di proventi illeciti – consente di perseguire penalmente anche i fatti di autoricettazione, autoriciclaggio ed autoreimpiego che non sarebbero altrimenti punibili per la clausola di riserva presente negli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p., e che ne esclude l’applicabilità agli autori dei reati che ne costituiscono il presupposto (cfr., tra le altre, Cass. n. 30165/2007).
Di conseguenza, l’autore del delitto presupposto che attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità dei beni o di altre utilità, di cui rimanga effettivamente “dominus”, al fine di agevolarne una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, è punibile “anche” ai sensi dell’art. 12-quinquies del DL 306/1992 (cfr. Cass. n. 12999/2013). E, contestualmente, il soggetto che a ciò si presti risponde di concorso nel medesimo delitto ove sia consapevole che colui che ha effettuato l’attribuzione è motivato dal perseguimento degli scopi sopra ricordati (cfr. Cass. n. 14626/2005). In pratica: i fatti di “autoriciclaggio” e di “autoreimpiego” sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell’art. 12-quinquies del DL 306/1992 convertito.