Rapporto giuridico tra amministratore e società
Dott. Alessio Pistone | 23/01/2017
L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una spa sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c. (un quinto).
A precisarlo sono le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 1545, depositata ieri.
Le modifiche apportate dalle L. nn. 311/2004 e 80/2005 hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato di disposizioni in origine dettate per il solo lavoro pubblico. In esito a tale equiparazione si è affermato che anche ai rapporti di lavoro privato riconducibili all’art. 409 n. 3 c.p.c. devono trovare applicazione i limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. (cfr. Cass. n. 685/2012); limiti pacificamente non estendibili anche ai corrispettivi per i contratti di lavoro autonomo o d’opera professionale.
È, quindi, sorta la questione dell’applicabilità dei limiti stessi ai compensi riconosciuti agli amministratori, dal momento che è incerta la natura del loro rapporto con la società.
Le ricostruzioni prospettate in dottrina possono essere ricondotte a due orientamenti principali.
La prima è la teoria contrattualistica, che individua un vero e proprio contratto che legherebbe amministratore e società. Ed in tale ambito sono da collocare le diverse tesi del mandato, del lavoro subordinato, del negozio “sui generis”, della prestazione d’opera professionale e del rapporto di parasubordinazione. La seconda è la teoria organica, secondo la quale, al contrario, mancherebbe ogni dualità, configurandosi un’immedesimazione dell’organo nella persona giuridica che rappresenta, senza possibilità di regolamento negoziale interno, fonte di reciproci diritti ed obblighi.
Ed anche nella giurisprudenza della Cassazione, fin dagli anni ’80, non sono mancate differenti ricostruzioni (nell’ambito di questioni attinenti a problemi di competenza e di rito). Contrasti che le Sezioni Unite, con un intervento del 1994 (cfr. Cass. SS.UU. n. 10680/1994), avevano provato a risolvere prendendo una posizione netta a favore della qualificazione del rapporto di amministrazione in termini di rapporto di lavoro parasubordinato. Ma anche dopo questo intervento i giudici di legittimità hanno ripreso a sostenere le più eterogenee soluzioni (in particolare, rapporto di parasubordinazione, lavoro autonomo e rapporto societario).
A fronte di ciò, la decisione in commento osserva come il mutato assetto normativo, la nuova configurazione dell’intero sistema societario e un approccio alla materia che non tenga conto di problematiche attinenti solo alla competenza e al rito impongano un ripensamento dell’orientamento del 1994. Dei presupposti di tale decisione sono ritenuti da salvare solo taluni accenni al rapporto di immedesimazione organica. Gli altri enunciati, invece, e in particolare l’affermata esistenza del requisito del coordinamento, sono tutti da abbandonare.
Tale ultimo requisito, per come presupposto dall’art. 409 n. 3 c.p.c., deve essere inteso in senso verticale, riguardando un’attività in qualche modo eterodiretta o, comunque, soggetta ad ingerenze o direttive altrui. Ma tali caratteristiche non sono individuabili nell’attività svolta dall’amministratore di società.
La riforma del diritto societario del 2003, infatti, ha reso tale soggetto il vero egemone dell’ente. A lui spetta, in via esclusiva, la gestione dell’impresa (art. 2380-bis comma 1 c.c.), con potere di rappresentanza generale (art. 2384 comma 1 c.c.); ed in deroga ai principi generali è anche stabilito che le limitazioni ai suoi poteri (di rappresentanza e di gestione) che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti (non quelle legali) non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, fatta salva l’“exceptio doli” (art. 2384 comma 2 c.c.). Nel rapporto con l’assemblea, poi, è da escludere un qualsiasi coordinamento. Ciò sia per il già ricordato potere esclusivo dell’amministratore nella gestione dell’impresa, sia perché, ex art. 2364 n. 5 c.c., la competenza gestoria dell’assemblea presenta carattere delimitato e specifico (autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori).
In ogni caso, resta in capo all’amministratore la decisione di compiere l’atto per il quale lo statuto richiede l’autorizzazione dell’assemblea; egli, quindi, potrebbe anche decidere di non porlo in essere. Di conseguenza, è da escludere che l’amministratore di società sia soggetto a qualsiasi attività di coordinamento quale eterodirezione.
Le Sezioni Unite, inoltre, evidenziano come, recentemente, la pronuncia della Cassazione n. 14369/2015, interpretando l’art. 3 comma 2 lett. a) del DLgs. 168/2003, in tema di competenza per materia del Tribunale delle imprese, abbia “condivisibilmente” sottolineato che tra i “rapporti societari” ai quali esso fa riferimento deve necessariamente comprendersi il rapporto tra società e amministratori, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è “rapporto di società”, perché serve ad assicurarne la possibilità di agire, non assimilabile né ad un contratto d’opera, né, tanto meno, ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato.
Tutto ciò giustifica il principio di diritto enunciato in premessa, ma con un’ultima precisazione: quanto affermato concerne la figura dell’amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestione e rappresentanza dell’ente, ossia come soggetto che, immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere i propri fini imprenditoriali. Non è escluso, però, che s’instauri, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l’accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d’opera.