Reato penale di falso in bilancio

| 22/05/2015

Viene ora prevista – all’art. 2621 c.c. – la reclusione da 1 a 5 anni “per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Di immediata evidenza è l’eliminazione delle soglie di punibilità che subordinavano la rilevanza penale a criteri di tipo quantitativo o qualitativo rispetto alle falsicazioni attuate. Altrettanto degni di nota sono l’omesso riferimento alle c.d. “valutazioni” (si parla unicamente di “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”) e l’inserimento dell’avverbio “concretamente” che connota l’idoneità all’induzione in errore, in una chiara prospettiva volta alla reale offensività della condotta. Lo stesso principio di offensività pare caratterizzare l’introduzione delle due disposizioni successive. L’art. 2621-bis c.c. prevede una pena ridotta per i fatti definiti “di lieve entità”, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero per le società non assoggettate alla disciplina del fallimento (ai sensi dell’art. 1 comma 2 del RD 267/1942).
Ancor più incisivo è il nuovo art. 2621-ter c.c., che specifica i criteri per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nel caso di false comunicazioni nelle società non quotate. L’art. 2622 c.c. – che si occupa delle false comunicazioni nelle società quotate – diviene anch’esso un reato di pericolo, nel senso che non rileva più l’effettivo danno arrecato a soci o creditori. Nelle quotate, la grande severità delle sanzioni (da 3 a 8 anni di reclusione) è giustificata dalla maggior rilevanza e ampiezza degli interessi coinvolti. Pertanto, tale norma punisce quegli stessi soggetti elencati all’art. 2621 c.c. che, “al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.
Oltre alle più gravi sanzioni, per tali soggetti parrebbe sufficiente l’esposizione di “fatti materiali non rispondenti al vero” a prescindere dalla loro effettiva rilevanza. Da notare che tali modifiche incidono altresì sulla responsabilità degli enti ai sensi del DLgs. 231/2001, il cui art. 25-ter, dedicato ai reati societari, è oggetto di integrazioni da parte dello stesso disegno di legge approvato. Per quanto riguarda i contratti pubblici di appalto va, infine, evidenziato che vengono incrementati ulteriormente i poteri di vigilanza in capo all’Autorità nazionale anticorruzione, nonché gli obblighi di informazione nei confronti di quest’ultima.