Redditi da locazione occasionale in "redditi diversi"

| 17/10/2012

La locazione di terreni a società che vi installano impianti di telecomunicazione comporta l’assoggettamento all’IRPEF dell’intero canone percepito, senza la possibilità di dedurre alcuna spesa, atteso che non si tratta di redditi diversi derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente da cui è possibile scomputare le relative spese, ma di redditi diversi derivanti da locazione (C.T. Reg. di Roma, sentenza n. 563/14/12 promulgata nella giornata di ieri).
Il caso affrontato dai giudici di merito riguarda un avviso di accertamento notificato ad un contribuente che aveva locato un terreno agricolo, di sua proprietà, ad una società, la quale vi aveva installato sopra degli impianti di telecomunicazione costituiti, tra l’altro, da antenne paraboliche.
Il contribuente aveva assoggettato ad IRPEF i canoni di locazione percepiti alla stregua di redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Pertanto, nell’apposito rigo del quadro RL del modello UNICO PF, aveva indicato non soltanto l’ammontare complessivo dei canoni percepiti, ma anche l’importo delle relative spese.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, però, tale comportamento fiscale non era corretto, poiché, in relazione a detti canoni, il contribuente non avrebbe potuto dedursi alcuna spesa, trattandosi di redditi da locazione e non da attività commerciale. Anche il collegio di prime cure si mostrava di tale avviso, respingendo il ricorso introduttivo del contribuente.
La C.T. Reg.investita della questione ha stabilito, innanzitutto, che l’operazione posta in essere dal contribuente non poteva concretizzarsi nello svolgimento di un’attività commerciale, dato che non rientra tra quelle specificamente previste dall’art. 2195 c.c.
A tal proposito, i giudici romani hanno anche richiamato una datata sentenza della Cassazione, secondo cui la locazione è il “prodotto” dell’attività, piuttosto che “l’esercizio di una attività di produzione di beni o fornitura di servizi” (Cass. 993/1981).
Sotto il profilo fiscale, è stato osservato che i canoni di locazione percepiti costituiscono redditi diversi. Più precisamente, secondo i giudici d’appello, si tratta di redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli di cui all’art. 67, comma 1, lett. e) del TUIR.
Ritornando alla pronuncia in commento, i giudici laziali hanno osservato che i redditi diversi, derivanti dalla locazione di terreni per usi non agricoli di cui alla predetta lett. e), sono costituiti dalla totalità dei canoni percepiti, non essendo ammessa la deduzione di alcuna spesa come avviene, invece, per i redditi derivanti dalle attività commerciali non esercitate abitualmente di cui alla lett. i) del citato art. 67 del TUIR, che il contribuente aveva considerato nella formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
L’art. 71, comma 2, primo periodo del TUIR, infatti, stabilisce che i redditi di cui alle lett. h), i) e l) del comma 1 dell’art. 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Analoga disposizione, però, non è prevista per i redditi di cui alla predetta lettera e) che, quindi, devono essere integralmente assunti ai fini della determinazione del reddito da assoggettare ad imposizione.
Il collegio di seconde cure ha anche evidenziato che, peraltro, non era stata neppure fornita la prova di alcun legame tra le spese dichiarate ed il reddito prodotto, come invece richiede la sopra illustrata norma ai fini della loro deduzione.
In conclusione, l’avviso di accertamento, con cui erano state recuperate a tassazione tali spese erroneamente dedotte dal reddito del contribuente, doveva ritenersi legittimo.