Redditi derivanti da vendite online
Dott. Alessio Pistone | 01/03/2013
Ai sensi dell’art. 55 del TUIR, sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali, per tale intendendosi l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività di cui all’art. 2195 c.c. (tra cui è contemplata l’intermediazione nella circolazione dei beni) e di cui all’art. 32 comma 2 lettere b) e c) del TUIR (che eccedono i limiti ivi stabiliti), anche se non organizzate in forma d’impresa.
Al riguardo: la professionalità ricorre quando sia posta in essere una pluralità di atti coordinati tra di loro finalizzati a un identico scopo ed é caratterizzata dall’abitualità l’attività posta in essere con regolarità, stabilità e sistematicità dei comportamenti. Sono, inoltre, considerati redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del codice civile.
Costituiscono, invece, redditi diversi quelli derivanti, tra l’altro, dall’esercizio di attività commerciali non esercitate abitualmente, per tali intendendosi quelle svolte in modo saltuario, con un numero di prestazioni limitate nell’anno.
In merito alla caratteristica della saltuarietà, va fatto presente che non esistono parametri normativi che indichino l’importo massimo del corrispettivo tale da definire occasionale o meno l’attività, così come non è contemplato il numero di prestazioni svolte in un periodo di imposta entro cui è configurabile un’attività occasionale. Pertanto, diventa necessaria una valutazione caso per caso.
Del tema si è interessata la C.T. Prov. di Firenze con le sentenze n. 56 del 2011 e n. 3 del 2012. In entrambi i casi, il contenzioso riguardava il recupero di imposte dirette, IVA e IRAP in relazione ai proventi dell’attività d’intermediazione nella circolazione di beni effettuata sul portale e-Bay, attività qualificata abituale e, quindi, d’impresa dall’Agenzia delle Entrate.
Nella prima pronuncia, i giudici concordarono con la ricostruzione dell’Agenzia, anche in considerazione della progressione numerica di transazioni commerciali concluse dal contribuente nel corso degli anni accertati (fino a circa 600 l’anno).
La seconda pronuncia, pur accogliendo il ricorso del contribuente per vizi dell’avviso di accertamento (carenza di motivazione in quanto non erano stati allegati o riprodotti i dati acquisiti direttamente dal portale web che avevano consentito la ricostruzione dei corrispettivi delle transazioni), ha comunque affermato che, in linea di principio, “l’attività di intermediazione svolta con e-Bay è qualificabile come reddito d’impresa e solo nel caso di prestazioni occasionali, come definite al comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. n. 276 del 2003, i compensi percepiti rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR”.
Da ultimo, è opportuno precisare che rimangono esclusi da tale analisi i proventi della vendita una tantum di beni personali che, generando un reddito non inquadrabile in una delle categorie previste dal TUIR, sono fiscalmente irrilevanti. Sul tema, si segnala la risoluzione 24 gennaio 2001 n. 5 con cui l’Agenzia delle Entrate ha escluso la natura commerciale dei proventi che un’associazione senza scopo di lucro aveva conseguito dalla vendita all’asta di opere ricevute a titolo di liberalità; ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, la vendita in oggetto non costituisce attività commerciale (e, come tale, non è imponibile), dal momento che in essa non è rinvenibile “l’elemento dell’intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale”.