Redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero

| 04/06/2013

Con la circolare n. 19 dell’Agenzia delle Entrate di oggi, che ha commentato l’attuazione della direttiva 2009/65/CE (cosidetta UCITS IV) in merito al regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il termine “istituiti”, usato dal legislatore nel corpo dell’art. 10-ter, comma 2 della L. 77/1983, debba riferirsi al soggetto gestore che deve essere assoggettato a vigilanza nello Stato ove è stabilito e non in quello di istituzione dell’organismo di investimento. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, i proventi periodici e quelli conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni degli OICVM sopra indicati non concorrono più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma vengono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta, attualmente pari al 20%, se percepiti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, similmente a quanto accadeva già in precedenza per gli OICVM armonizzati.

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Secondo le modifiche introdotte dal DL 225/2010 all’art. 10-ter della L. 77/1983, il regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati trova applicazione anche per i proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, situati in Stati diversi da quelli considerati a fiscalità privilegiata. In particolare, è stato previsto che, per gli OICVM non armonizzati situati negli Stati UE e negli Stati SEE inclusi nella white list, il requisito della “vigilanza” deve essere verificato in capo al soggetto gestore e non, come previsto dalla previgente formulazione normativa, in capo all’organismo di investimento. Resta fermo, invece, che sono tuttora soggetti a tassazione progressiva i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri non armonizzati e non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE e situati negli Stati membri UE e SEE white list il cui soggetto gestore non sia assoggettato a vigilanza. A questi fondi si aggiungono poi tutti gli OICVM situati in Paesi considerati a fiscalità privilegiata.
In sintesi, afferma l’Agenzia delle Entrate, è possibile distinguere la tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero in due regimi impositivi:
– proventi degli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati i cui gestori siano soggetti a vigilanza;
– proventi degli OICVM esteri diversi da quelli di cui al punto precedente.
I redditi di capitale degli OICVM di cui al primo punto sono soggetti applicazione della ritenuta del 20%:
– a titolo d’acconto, nei confronti dei soggetti residenti in Italia che detengono le quote o azioni nell’esercizio di un’attività d’impresa commerciale;
– a titolo d’imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti residenti in Italia, ivi compresi quelli esenti.
Naturalmente, non sono assoggettati a ritenuta i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri conseguiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato per carenza del presupposto di territorialità.
La circolare n. 19/2013, poi, chiarisce che la ritenuta sui proventi periodici e su quelli realizzati in sede di riscatto o liquidazione degli OICVM collocati in Italia è operata:
– dal soggetto incaricato dei pagamenti, vale a dire dall’intermediario residente che svolge, per conto dell’emittente estero (nel caso di specie, l’OICVM estero), la funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione all’organismo estero ovvero dalla SGR italiana che ha istituito e gestisce un organismo estero sulla base del passaporto del gestore;
– dall’intermediario depositario delle quote o azioni incaricato dall’investitore alla riscossione dei proventi, se le quote o azioni dell’OICVM estero sono dematerializzate;
– dall’intermediario residente che ha ricevuto da parte del sottoscrittore l’incarico alla cessione delle quote o azioni dell’organismo di investimento, in caso di negoziazione delle quote o azioni.
Nel caso in cui le quote o azioni dell’OICVM siano collocate all’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti direttamente all’estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’art. 23 del DPR 600/73 che intervengono nella loro riscossione. In sostanza, in tali fattispecie il sostituto d’imposta deve essere individuato nell’intermediario residente che ha ricevuto dall’investitore l’incarico alla riscossione dei proventi medesimi ossia quando gli stessi abbiano in gestione o in amministrazione le quote o le azioni dei predetti organismi, curando il trattamento fiscale dei relativi flussi.