Redditi occasionali fuori dal cumulo per i requisiti dei Minimi

| 19/06/2014

In occasione del periodo dichiarativo non è infrequente effettuare una nuova verifica dei requisiti necessari per l’accesso ai regimi agevolati, anche tenendo conto di chiarimenti intervenuti successivamente al momento della scelta iniziale. Ciò accade di frequente per il regime di vantaggio.
Un aspetto che risulta destare l’interesse degli operatori riguarda le prestazioni occasionali svolte prima dell’accesso al regime. Sul punto era intervenuta la circ. 30 maggio 2012 n. 17 (§ 2.2.2), con cui l’Agenzia delle Entrate aveva sancito che “Non impedisce l’accesso al regime – né in base alla lettera a) [mancato esercizio nei tre anni precedenti di un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa anche in forma associata o familiare] né in base alla lettera b) [prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo] del decreto – la circostanza di aver svolto, nell’anno precedente, prestazioni occasionali, perché le stesse, costituendo redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 53 del TUIR”.
Ora l’aspetto di interesse è il riferimento contenuto nella circolare all’“anno precedente” il quale porta a domandarsi se l’aver svolto prestazioni occasionali in periodi diversi e/o ulteriori da detto anno possa in qualche modo precludere l’accesso al regime. A nostro giudizio, fatti salvi eventuali futuri chiarimenti ufficiali, tale riferimento temporale non dovrebbe ostacolare la fruizione del regime nel caso in cui l’attività occasionale produttiva di redditi diversi sia stata esercitata per più annualità precedenti l’accesso al regime (esemplificando, accesso al regime dal 2014 e prestazioni occasionali svolte nel 2012 e nel 2013).
Si ritiene, infatti, che tale indicazione temporale abbia la funzione di circoscrivere il periodo in relazione al quale verificare l’esistenza delle prestazioni occasionali ai fini dell’accesso al regime in esame e non anche di escludere dal regime stesso quei soggetti che abbiano svolto attività occasionali in periodi diversi da quello immediatamente antecedente l’accesso. In sostanza, le prestazioni occasionali rese in periodi ulteriori restano irrilevanti ai fini della verifica.
Sotto un diverso profilo – come si desume dalla circolare citata – l’irrilevanza delle attività occasionali fa perno sulla natura reddituale del compenso e non sull’attività svolta in sé; conseguentemente, anche qualora dette attività occasionali fossero state svolte per periodi diversi dall’annualità precedente sarebbero pur sempre produttive di redditi diversi, come tali irrilevanti ai fini dell’accesso al regime.
Le medesime considerazioni si ritengono applicabili anche nell’ipotesi in cui le prestazioni occasionali siano state svolte nel medesimo periodo d’imposta in cui si è avuto accesso al regime (esemplificando, prestazioni occasionali svolte fino a giungo 2014 e apertura della partita IVA con utilizzo del regime agevolato da luglio 2014). D’altra parte, il possesso in una medesima annualità di redditi d’impresa o di lavoro autonomo professionale soggetti al regime agevolato, ex artt. 53 e 55 del TUIR, e di redditi diversi derivanti da attività occasionali, ex art. 67 del TUIR, non crea alcun ostacolo anche ai fini dichiarativi risultando possibile la compilazione contemporanea, rispettivamente, del quadro LM e del quadro RL (così come si desume dalle istruzioni alla compilazione di UNICO 2014 PF, rigo LM1).