Regime forfetario per ASD e SSD per le sole attività legate a scopi istituzionali
Dott. Matteo Mignardi | 02/08/2018
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 18/2018 (§ 6.2), chiarisce che l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. n. 398/91 è limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. In sostanza, se un’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa svolge un’attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire, per detta attività, di tale regime.
Al fine di definire l’ambito delle attività “connesse agli scopi istituzionali”, l’Agenzia fa riferimento, in base ad un’interpretazione sistematica, alle disposizioni di carattere agevolativo la cui applicazione è parimenti correlata allo svolgimento di attività connesse con gli scopi istituzionali dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo.
In linea generale, rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla L. n. 398/91, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica, tra i quali, ad esempio, i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc. (ferma restando l’esclusione da IRES prevista alle condizioni di cui all’art. 25 comma 2 della L. 133/99).
Secondo l’Agenzia, riprendendo i chiarimenti forniti in relazione all’art. 148 comma 3 del TUIR (per il quale rilevano le attività connesse), l’attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro. Pertanto, sono escluse dalle attività connesse agli scopi istituzionali le prestazioni relative, ad esempio, al bagno turco e all’idromassaggio, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall’esercizio di detta attività.
Inoltre, richiamando quanto previsto dall’art. 35 comma 5 del DL 207/2008, anche ai fini del regime di cui alla L. 398/91 possono rientrare nel novero delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali non solo le prestazioni rese in relazione alla partecipazione a gare o manifestazioni sportive, ma anche quelle relative allo svolgimento delle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Restano però escluse le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuti dall’organismo affiliante (federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata). Pertanto, sono esclusi i corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI.
Non rientrano, inoltre, tra le attività connesse quelle svolte con l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato. In sostanza, si tratta delle attività dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato (insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato), al fine di acquisire una clientela estranea all’ambito associativo.
Sono quindi escluse dal regime forfetario, ad esempio, le attività svolte da ristoranti.
Sono, invece, incluse la mera somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita di materiale sportivo strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l’ente è iscritto nel Registro del CONI, qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all’interno della struttura dove si svolge l’attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa), senza l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato nel senso sopra chiarito, al fine di garantire che dette attività siano, di fatto, prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l’attività sportiva (fermo restando comunque l’art. 25 comma 2 della L. 133/99).
Con specifico riferimento ai servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture/beni dell’ente sportivo dilettantistico, tali servizi possono considerarsi tra le attività connesse (quindi agevolabili ex L. 398/91) purché siano strettamente finalizzati alla pratica sportiva come delineata dai programmi dell’organismo affiliante. Qualora siano resi in favore degli associati o degli altri soggetti indicati dall’art. 148 comma 3 del TUIR, potrà essere applicata tale norma.