Regime premiale per congrui e coerenti agli Studi di Settore

| 07/07/2013

In virtù dell’accesso a tale regime, introdotto dall’art. 10, commi 9-13 del DL 201/2011 convertito, i soggetti che dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dagli studi di settore (congruità), beneficiano delle seguenti misure:
– preclusione nei loro confronti degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento;
– aumento ad un terzo della soglia che consente di procedere ad accertamento sintetico.
Per poter beneficiare di tali misure, occorre che:
– il contribuente sia a tutti gli effetti soggetto agli studi di settore, non presentando cause di inapplicabilità o di esclusione;
– il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
– sulla base dei dati indicati, la posizione risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile.
Come si legge in un apposito comunicato stampa, per il periodo d’imposta 2012, l’Agenzia, sentite le associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli Esperti per gli studi di settore, conferma i criteri sperimentali individuati con il provvedimento del 12 luglio 2012 con l’aggiunta di uno nuovo.
Nel dettaglio, gli studi di settore indicati nell’allegato 1 al provvedimento sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
– quattro delle seguenti tipologie (di efficienza e produttività del fattore lavoro, efficienza e produttività del fattore capitale, efficienza di gestione delle scorte, redditività, struttura)
– tre delle precedenti tipologie e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stata stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia;
– tre delle precedenti tipologie, che contemporaneamente prevedano il nuovo indicatore di coerenza “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, introdotto con il DM 28 marzo 2013.
L’ultima “opzione” indicata è stata decisa dall’Agenzia, in via sperimentale per il periodo d’imposta 2012, tenuto conto delle analisi dei dati dichiarativi, delle stime elaborate col supporto della SOSE in relazione agli effetti dell’introduzione delle modifiche apportate agli studi di settore con i DM 28 dicembre 2012, 21 e 28 marzo 2013, oltre che delle valutazioni espresse dalle organizzazioni di categoria.
Nell’allegato 2 al provvedimento, inoltre, è riportato l’elenco degli indicatori di coerenza economica, rilevanti per il regime premiale e previsti dai decreti di approvazione e modifica degli studi, distinti in base alle tipologie individuate.
Secondo l’Agenzia, la presenza di diverse tipologie di indicatori, nel caso in cui forniscano un risultato di coerenza, può garantire la correttezza dei dati dichiarati, evitando l’applicazione del regime nei casi d’infedeltà compilativa nella modulistica.
Infine, il provvedimento di ieri chiarisce che, nel caso in cui il contribuente interessato debba applicare due diversi studi di settore, per accedere al regime entrambi devono rientrare tra quelli previsti nell’allegato 1, e corregge un refuso presente nelle istruzioni Parte generale dei modelli, approvate col provvedimento 27 maggio 2013.
Nell’ottica della campagna dichiarativa 2013, vale la pena di tornare sulla questione dell’omessa allegazione ad UNICO della comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per ricapitolare i presupposti che consentono all’Amministrazione di procedere ad accertamento induttivo.
L’accertamento induttivo extracontabile è riservato, generalmente, a situazioni particolarmente gravi caratterizzate, soprattutto, dall’assenza o dall’inattendibilità dell’impianto contabile. La possibilità di effettuare tale accertamento per violazioni connesse agli obblighi di comunicazione ai fini degli studi di settore è stato considerato come una sorta di “sanzione impropria”, posto che le violazioni in discorso non sono equiparabili in termini di gravità, ad esempio, all’omessa tenuta della contabilità.
A seguito delle modifiche apportate con il DL 16/2012, tale metodo di accertamento è utilizzabile in caso di:
– omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti;
– indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
– infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione (ciò significa che al superamento della soglia di 50.000 euro si prescinde dallo scostamento del 15%).
Pertanto, oltre all’omissione del modello, assumono rilevanza gli errori o le omissioni che influiscono sul computo dei ricavi/compensi determinando scostamenti superiori al 15% o a 50.000 euro. Ai fini dell’induttivo, invece, non determinano conseguenze quegli errori che cadono su dati descrittivi, che non incidono sulla funzione di regressione dello studio.
La previsione non si applica ai soggetti esclusi dagli studi anche se eventualmente obbligati alla sola presentazione del modello. Pertanto, non possono essere sottoposti ad accertamento induttivo in base alla disposizione in commento i soggetti esclusi dall’accertamento in base agli studi di settore che abbiano omesso (pur essendo tenuti) di allegare al modello UNICO la comunicazione dei dati rilevanti. Per il periodo 2012, si tratta dei seguenti contribuenti:
– soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro e inferiore a 7.500.000 euro;
– soggetti che rientrano in una delle cause di esclusione di cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria, non normale svolgimento dell’attività;
– soggetti che determinano il reddito con criteri “forfetari”;
– società cooperative a mutualità prevalente;
– soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS;
– soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi e di Bancoposta;
– soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei “contribuenti minimi”;
– soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività di affitto d’aziende.
L’accertamento induttivo è escluso se il contribuente spontaneamente, o a seguito di eventuale invito, presenta la dichiarazione omessa o comunica correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2012, § 2.1.1). A tal fine, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, occorre presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previsti dall’art. 2 comma 8 del DPR 322/98. Se ciò avviene:
– entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, le sanzioni sono ravvedibili;
– oltre il termine predetto, non è possibile usufruire del ravvedimento operoso (ciò nonostante è conveniente presentare comunque la dichiarazione integrativa poiché all’ufficio sarebbe precluso il ricorso al metodo induttivo nella fase di accertamento).
Se la dichiarazione integrativa è presentata dopo l’inizio dei controlli, le sanzioni non sono ravvedibili e l’ufficio può procedere ad accertamento induttivo, poiché al momento dell’attivazione dei controlli il contribuente non aveva presentato il modello.