Regole IVA ora più chiare sul trasferimento comunitario di beni

| 07/03/2014

La Corte di Giustizia, con sentenza di ieri, 6 marzo 2014, cause riunite C-606/12 e C-607/12, analizza il corretto perimetro interpretativo dell’art. 17, par. 2, lett. f della direttiva IVA, in tema di spedizione o trasporto di beni.
La vicenda sottoposta all’esame dei giudici comunitari è piuttosto complessa e deve essere esaminata con particolare attenzione. In particolare, una società francese, attiva nella produzione di compressori industriali a gas naturale, ha stipulato un contratto con un cliente finale (business) di diritto spagnolo, per la fornitura di beni complessi. Per l’esecuzione di tale contratto, la società d’oltralpe ha utilizzato compressori importati dal suo stabilimento cinese a cura di una società italiana.
Successivamente, la società francese ha introdotto nel territorio italiano in provenienza dalla Francia ulteriori componenti necessari per l’utilizzo dei compressori importati. Nel prosieguo, ha stipulato con una società terza, con sede in Italia, un contratto relativo alla fornitura di ulteriori componenti necessari al funzionamento e all’installazione dei beni in questione presso il cliente finale. Infine, la società italiana terza ha spedito direttamente tali beni assemblati al cliente finale, in nome e per conto della prima società italiana, che agisce in qualità di rappresentante fiscale della società francese.
A questo punto, la società italiana terza ha emesso fattura nei confronti della società italiana rappresentante fiscale per le operazioni relative alle prestazioni di assemblaggio e adattamento accessorie, nonché di consegna dei beni in questione. Per l’effetto la società italiana rappresentante fiscale ha proceduto alla fatturazione del complesso di beni inviati al cliente finale, ritenendo di poter ricevere i beni e i servizi forniti dalla società terza italiana senza versare l’imposta, in forza dell’art. 8, commi 1, lettera c), e 2 del DPR n. 633 del 1972.
Specularmente, l’Agenzia delle Entrate contesta tale inquadramento, sostenendo che il trasferimento di beni dalla Francia verso l’Italia è disciplinato dall’art. 17, paragrafo 2, lettera f) della direttiva IVA ed è di conseguenza soggetto al regime sospensivo previsto dall’art. 38, quinto comma, lettera a) del DL 30 agosto 1993, n. 331. In particolare, il contratto concluso tra la società francese e la società terza italiana ha ad oggetto non la fornitura di un bene nuovo, ma la prestazione di un servizio. Di talché, l’operazione prevista da tale contratto non potrebbe essere assimilata ad una cessione di beni, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1, della suddetta direttiva.
Tanto premesso, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali.
In primo luogo, si chiede se un’operazione di trasferimento di beni da uno Stato membro nel territorio italiano al fine di verificare l’adattabilità dei beni stessi ad altri beni acquistati nel territorio nazionale, senza che sia eseguito alcun intervento sui beni introdotti in Italia, sia ascrivibile alla locuzione “lavori riguardanti il bene” di cui all’art. 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva IVA e se, a tal proposito, sia utile valutare la natura delle operazioni intercorse tra la società italiana terza e la società italiana e la società italiana rappresentante fiscale.
In secondo luogo, si chiede se l’art. 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che preclude alla legislazione o alla prassi degli Stati membri la facoltà di prevedere che la spedizione o il trasporto dei beni non siano trattati come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro se non alla condizione che i beni ritornino nello Stato membro a partire dal quale erano stati inizialmente spediti o trasportati.
La Corte di Giustizia, relativamente a quest’ultima questione sollevata, dopo aver esattamente puntualizzato che le problematiche riguardano non la nozione di “acquisti intracomunitari”, bensì la nozione di “trasferimenti di beni”, (cfr., sentenza del 16 maggio 2013 causa C-169/12, e anche sentenze del 22 aprile 2010 cause C-536/08 e C-539/08, nonché del 18 novembre 2010 causa C-84/09), chiarisce che l’art. 17, paragrafo 2, lettera f) della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato.
Sulla prima questione, invece, i giudici della Corte non si pronunciano, posto che nelle controversie di cui ai procedimenti principali, i beni in questione non sono stati rispediti verso lo Stato membro di origine, cioè verso la Repubblica francese, dopo l’esecuzione in Italia dei lavori sugli stessi.