Requisiti per fregiarsi del titolo di Dottore Commercialista
Dott. Alessio Pistone | 27/02/2013
La Cassazione, con la sentenza n. 4796/2013, ha ribadito che il termine “commercialista” può essere utilizzato solo dagli iscritti alla Sezione A dell’Albo. Per poter essere iscritti a tale sezione, è necessario aver compiuto il relativo tirocinio prescritto e aver superato l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.
Infatti – prosegue la Suprema Corte– l’Albo, anche se unico, resta diviso in due sezioni, denominate, rispettivamente, sezione A – Commercialisti e sezione B – Esperti contabili. Come nei precedenti gradi di giudizio, la Cassazione ha rigettato il ricorso, partendo, innanzitutto, dalla considerazione che la soppressione, dal 1° gennaio 2008, inbase a quanto disposto dall’art. 58 del DLgs. 139/2005, degli Ordini dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali e la creazione di un unico Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non hanno eliminato la distinzione tra le due categorie né quella dei requisiti di accesso all’una e all’altra. Infatti – prosegue la Suprema Corte– l’Albo, anche se unico, resta diviso in due sezioni, denominate, rispettivamente, sezione A – Commercialisti e sezione B – Esperti contabili.
Inoltre, ai sensi dell’art. 36 del DLgs. 139/2005:
– per l’iscrizione alla sezione A, è necessario non solo il possesso di una laurea magistrale in scienza dell’economia o in scienze economico-aziendali, o altra equipollente, ma il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista;
– per l’iscrizione alla sezione B, è necessario, oltre al possesso del titolo di studio previsto, il superamento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione, secondo le norme a esso relative.
Richiamando il contesto normativo di riferimento, la Cassazione sottolinea poi che: l’art. 39 del citato DLgs. stabilisce che, fatte salve le previsioni delle disposizioni transitorie, il termine “commercialista” può essere utilizzato solo dagli iscritti nella sezione A; l’art. 40, dopo aver stabilito che l’abilitazione all’esercizio della professione esige il superamento dell’esame di Stato, dopo un tirocinio triennale, dispone l’istituzione, presso ciascun Ordine territoriale, di un Registro dei tirocinanti, diviso in due sezioni; l’art. 45, disciplinando l’esame di abilitazione, prevede due distinte sessioni ogni anno, per l’accesso alle sezioni A e B, precisando che chi ha compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla sezione A può partecipare anche agli esami per l’iscrizione alla sezione B, ma che la stessa facoltà non è concessa a chi ha compiuto il tirocinio per l’accesso alla sezione B. Essendo questa la disciplina a regime, perla Suprema Corte l’interpretazione delle norme transitorie deve pervenire a risultati a essa coerenti. Se, quindi, è vero che l’art. 61, comma 4 del DLgs. 139/2005, nel regolamentare il passaggio dal vecchio a nuovo regime, prevede l’iscrizione nella sezione A di coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, fossero iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, è altrettanto vero che la possibilità – pretesa dal ricorrente – di avvalersi del titolo di “dottore commercialista” in virtù del conseguimento di un titolo di laurea, senza il superamento dell’esame di Stato, è smentita dagli altri commi del medesimo art. 61. Ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 61, in effetti, l’iscrizione avviene con l’indicazione di tutti i contenuti previsti dall’art. 34, comma 6, compreso il titolo professionale e di studio posto a base dell’iscrizione e, agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti, spetta il titolo di “dottore commercialista”, mentre agli iscritti alla sezione A, già iscritti all’Albo dei ragionieri e periti commerciali, il titolo di “ragioniere commercialista”. Sul piano sistematico – spiega la Cassazione– le motivazioni del ricorrente sono incoerenti rispetto alla disciplina a regime delle iscrizioni nell’Albo unico, che tiene ferma la distinzione tra dottori commercialisti ed esperti contabili e la loro iscrizione in due sezioni separate. Inoltre, anche nel regime transitorio, resta ferma la distinzione tra le due categorie professionali, ragion per cui, secondo la Suprema Corte, nulla autorizza a ritenere che, per avvalersi del titolo di “dottore commercialista”, basti il conseguimento di una laurea magistrale.