Responsabilità amministrativa del socio di Srl

| 11/11/2015

I soci di srl potrebbero rispondere solidalmente delle malefatte degli amministratori, ex art. 2476 comma 7 c.c., quando, pur consapevoli dell’antigiuridicità delle loro condotte, lo supportano, accettando il rischio che dalle stesse possano derivare danni alla società, ai soci o a terzi. L’amministratore, di contro, non può agire nei confronti del socio per far valere questa forma di coinvolgimento, potendo solo, in presenza di un’azione avviata nei suoi confronti, chiedere l’accertamento del vincolo di solidarietà ai fini del riconoscimento del diritto di regresso. Sono queste le precisazioni fornite dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 20844 del 19 ottobre scorso.
Rispetto all’art. 2476 comma 7 c.c., i giudici sottolineano, innanzitutto, come la responsabilità imputata agli amministratori venga a gravare anche sui soci, che intenzionalmente abbiano deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via eventuale.
L’intenzionalità, inoltre, deve essere interpretata come mera consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto (deciso o autorizzato), con accettazione del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società, ai soci ed ai terzi (in ottica penale, qui, si potrebbe parlare di dolo eventuale). Rispetto a tale atteggiamento, sottolineano quindi i giudici romani, vanno prese in considerazione tutte le manifestazioni di volontà espresse dai soci, anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose, ma comunque tali da evidenziare un’ingerenza o un’influenza sugli amministratori.
Diversa, e più favorevole per i soci, la posizione assunta sul tema dal Tribunale di Salerno del 9 marzo 2010. Tale decisione, infatti, ritiene necessario provare che il socio abbia agito con l’intento di cagionare danni (ovvero, sempre in chiave penalistica, occorrerebbe il dolo specifico).
Più sfavorevole per i soci, invece, è la ricostruzione proposta dal Tribunale di Milano nell’ordinanza del 9 luglio 2009. Si ritiene, infatti, che l’avverbio intenzionalmente non abbia ad oggetto la decisione o l’autorizzazione, trattandosi di atti comunque di per sé volontari, né riguarda il danno al patrimonio della società, dei soci o dei terzi, né l’illiceità dell’atto amministrativo deciso o autorizzato.
Ciò non solo e non tanto perché la prefigurazione di un “animus nocendi” restringerebbe eccessivamente il campo di applicazione della norma, quanto, piuttosto, perché determinerebbe una discrasia rispetto alla responsabilità degli amministratori in solido con i quali è previsto che i soci rispondano, e soprattutto perché sarebbe assurdo escludere la responsabilità per colpa del socio “cogestore” quando questi abbia contribuito al compimento di un atto dannoso mediante decisioni o autorizzazioni addirittura adottate formalmente e, quindi, previo preavviso, con congruo “spatium deliberandi”, e con espressione esplicita della posizione assunta in merito, o nell’esercizio di poteri amministrativi espressamente conferitigli.
Il requisito in questione, quindi, deve avere ad oggetto solo la rappresentazione e volontà, da parte del socio, di influire sull’azione dell’amministratore, supportandola, indipendentemente dalla rappresentazione della sua obiettiva illiceità e dannosità, requisiti che ben potranno essere connotati da colpa. Ne consegue che: nelle decisioni e autorizzazioni adottate formalmente, il requisito diviene pleonastico; nelle decisioni e autorizzazioni adottate informalmente, occorrendo solo provare che il socio si sia rappresentato e abbia voluto influire sull’atto gestorio poi compiuto dall’amministratore.
In ogni caso, sottolinea il Tribunale di Roma n. 20844/2015, il coinvolgimento del socio non può essere fondato contestando atteggiamenti di mera “inerzia” e di mancata attivazione dei poteri di controllo di cui all’art. 2476 comma 2 c.c.; situazioni che possono dipendere da svariati motivi e, in ogni caso, non sono assolutamente conferenti rispetto alla fattispecie in questione (cfr. anche Tribunale di Salerno 9 marzo 2010).
La decisione del Tribunale di Roma in commento, infine, si sofferma sui soggetti legittimati ad agire contro i soci ex art. 2476 comma 7 c.c. Dato l’ambito di operatività della norma, è da escludersi che in capo all’amministratore – convenuto perché ritenuto responsabile dei danni verso la società derivanti dall’inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall’atto costitutivo – possa essere riconosciuta la legittimazione ad agire per ottenere, nell’interesse della società, la condanna in solido del socio, posto che l’articolo in esame regola la situazione in cui concorrono due soggetti a cagionare il danno: l’amministratore, che compie l’atto; il socio, che si ingerisce mediante decisione o autorizzazione nell’attività gestoria dell’amministratore.
La condanna in via solidale di tutti i responsabili può essere richiesta solo dal creditore. L’amministratore convenuto, peraltro, può, quale condebitore in solido, chiedere l’accertamento del vincolo di solidarietà ai fini della domanda di regresso “pro quota” (nel medesimo senso App. Milano 18 gennaio 2012 n. 145).