Responsabilità del legale rappresentante di società
Dott. Alessio Pistone | 17/01/2013
La sentenza n. 1100 di oggi 17 gennaio, in maniera alquanto lapidaria, afferma, richiamando alcuni precedenti, che l’amministratore difetta di interesse ad agire nel ricorso contro il menzionato accertamento, in quanto la tutela potrà essere esperita in maniera piena all’atto della ricezione della successiva cartella di pagamento, o meglio dell’atto esattivo con cui viene fatta valere la loro responsabilità. Il dato interessante è che, in quest’ultima sede, essi potranno contestare sia la mancanza dei presupposti per la “chiamata in solido” sia l’esistenza del debito tributario.
Invece, con la precedente sentenza n. 4622/2009, i giudici, in una fattispecie simile a quella oggetto della sentenza 1100 (entrambe le ipotesi si riferiscono all’ormai abrogato art. 98 del DPR 602/73, che contemplava la responsabilità solidale dei rappresentanti per le sanzioni), hanno affermato non solo che l’amministratore ha interesse ad agire, ma, dopo aver addirittura dubitato della sanità mentale del funzionario che notifica atti facendo intendere che “tanto per il momento non succede nulla”, altresì che l’omessa impugnazione causa la cristallizzazione della pretesa ex art. 19 del DLgs. 546/92, con la conseguenza che nel ricorso contro l’atto esattivo potrà essere censurata solo l’assenza di solidarietà.
L’argomento è molto interessante e bisogna contestualizzarlo, differenziando il caso delle società di capitali da quello delle società di persone.
Nelle società di capitali, salvo casi del tutto peculiari come l’art. 36 del DPR 602/73 o la rigorosa dimostrazione dell’utilizzo fraudolento dello schema societario, il rappresentante non è mai responsabile, allora si potrebbe anche sostenere che non vi sia l’interesse ad agire. Quando arriva la cartella di pagamento, sarà agevole dimostrare che non sussistono i presupposti per la “chiamata in solido”.
Resta il fatto che, comunque, la difesa erariale potrebbe obiettare (e non proprio a torto) che tale doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l’accertamento.
Se si tratta di accertamento esecutivo, dopo detto atto non c’è nessuna cartella di pagamento, ma solo (eventualmente) fermi, ipoteche e pignoramenti, quindi è ancora più attuale l’esigenza di un’immediata impugnazione dell’avviso di accertamento.
Tutto ciò porta a sostenere che la soluzione del problema deve essere vista sotto un altro profilo: gli atti impositivi non sono lettere di cortesia, quindi non possono essere notificati “per conoscenza”, a meno che non vi sia un intervento normativo in tal senso, che inibisca espressamente effetti conseguenti a detta forma di notifica.
Nel caso delle società di persone, a nostro avviso la situazione è ribaltata.
L’atto notificato ai soci “per conoscenza” ai fini IVA e IRAP (tributi propri della società) ha come fondamento la loro responsabilità solidale e illimitata, quindi, a rigore, l’Ufficio sta ponendo in essere una condotta più che corretta: cercando di esemplificare meglio il concetto, la dottrina ha da decenni criticato la prassi di notificare a questi soggetti direttamente la cartella di pagamento, per cui se l’ufficio notifica l’accertamento, ciò è favorevole ai soci, che, subito, possono fare valere le proprie pretese, beneficiando anche della riscossione frazionata.
Poi, rimane sempre il nodo degli accertamenti esecutivi, prima descritto.
Ad ogni modo, è auspicabile che, in queste situazioni, i giudici tributari, in caso di omesso ricorso contro l’accertamento, garantiscano una piena difesa (nel merito e sui presupposti per la solidarietà) nel ricorso contro l’atto successivo, intendendosi per tale anche il pignoramento.