Responsabilità delle ritenute fiscali (non applicabile alle assistenziali e previdenziali)
Dott. Alessio Pistone | 25/03/2016
In tema di sostituzione d’imposta a titolo di acconto, sovente si assiste a liti fiscali che hanno come presupposto l’applicazione della ritenuta ad opera del sostituto seguita dall’omesso versamento.
Nelle situazioni descritte, non di rado la pretesa viene rivolta al sostituito, in virtù di una supposta responsabilità solidale tra sostituto e sostituito, tesi la cui fondatezza è stata avallata diverse volte dalla Cassazione.
A livello generale, possiamo dividere le pretese del Fisco in due aree.
1) Il sostituito può essere chiamato, nell’ambito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73), ad esibire le certificazioni del sostituto, requisito che, secondo una tesi poi superata, era condizione per lo scomputo delle medesime.
Ora, grazie alla risoluzione n. 68 del 2009, il sostituito può evitare il ruolo se dimostra, producendo la documentazione bancaria del caso, che l’importo è stato erogato al netto della ritenuta, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Su questo fronte, sembra potersi affermare che il sostituito possa paralizzare la pretesa già nella fase che precede l’avviso bonario e il successivo ruolo.
2) La ritenuta sia applicata e (eventualmente) certificata, ma poi non versata dal sostituto (ipotesi da non confondere con il lavoro nero, ove la ritenuta, chiaramente, non è né applicata né versata). Forte della (presunta) solidarietà tra sostituto e sostituito, il Fisco aziona talvolta la pretesa nei confronti del sostituito con avviso di accertamento, magari perché, nel frattempo, il sostituto è fallito. Una simile prassi è stata censurata da recente giurisprudenza, che ha, tra l’altro, sancito che, nel caso dell’impresa fallita (che aveva il ruolo di sostituto d’imposta), bisogna escludere l’intento evasivo (Regionale di Torino n. 595 del 2014).
Inoltre, i giudici hanno stabilito che una diversa conclusione contrasterebbe con il divieto di duplicazione d’imposta.
Vedasi anche la Regionale di Milano, la quale, con la sentenza n. 23 del 2016, ha affermato a chiare lettere che, nel momento in cui l’importo è stato incassato al netto della ritenuta, il sostituito è da ritenersi fiscalmente liberato. La presunta solidarietà prende le mosse dall’art. 35 del DPR 602/73, che riguarda un caso diverso per due motivi: si deve trattare, in primo luogo, di sostituzione a titolo d’imposta, e la fattispecie, poi, deve consistere in ritenute né versate né applicate. Il problema è molto sentito, infatti è stato oggetto dell’interrogazione parlamentare 10 marzo 2016 n. 5-08069, ove l’Agenzia delle Entrate, almeno per quanto può emergere dal testo della risposta, ha arginato la questione. La domanda concerneva la problematica della solidarietà, ovvero: può il sostituito essere ritenuto responsabile per il mancato versamento della ritenuta ai sensi del citato art. 35 per un fatto imputabile al sostituto? Di contro, la risposta ha riguardato la possibilità di scomputare le ritenute subite anche in assenza della certificazione del sostituto d’imposta, fattispecie simile ma non coincidente con quella illustrata.