Responsabilità penale per mancato versamento delle ritenute
Dott. Alessio Pistone | 21/05/2013
Con la sentenza n. 21695 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che il direttore generale di un’azienda, anche se formalmente privo della rappresentanza legale della società, può essere penalmente responsabile in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti.
Il caso di specie riguarda dunque la condanna – in appello – di un importante manager d’azienda, per non aver versato all’INPS le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti della società, nel periodo gennaio-giugno 2005.
Secondo i giudici d’appello, il manager, in qualità di direttore generale (nonché consigliere di amministrazione), era comunque obbligato al versamento dei predetti contributi, anche se dalle visure camerali risultava fin dal 2002 l’accettazione, da parte di un’altra persona, della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, confermata in seguito nel 2005.
Nel successivo ricorso per cassazione, il manager contesta proprio il fatto che i giudici di merito, alla luce dei documenti camerali, non avrebbero considerato che egli, all’epoca dei fatti, non rivestiva la carica di presidente del CdA e che pertanto, in qualità di direttore generale, non era tenuto agli adempimenti in oggetto in quanto privo della rappresentanza legale della società.
Per i giudici della Cassazione, il ricorso è inammissibile e la sentenza della Corte d’Appello è da ritenersi corretta, in quanto basata su accertamenti congruamente motivati.
In via preliminare, la Corte di legittimità ricorda che l’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, grava sul datore di lavoro, e tale qualificazione nelle imprese collettive spetta al soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva.
In merito a ciò, si fa osservare che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato – in base alla documentazione reperita presso la Camera di Commercio – che il manager ricopriva la carica di direttore generale della società nonché consigliere di amministrazione già dal 2003, e che dal modello 770 presentato all’Agenzia delle Entrate risultava amministratore della stessa.
Inoltre, con riferimento all’elemento psicologico, la Suprema Corte evidenzia che gli stessi giudici d’appello hanno altresì rilevato che il direttore generale aveva sicuramente il potere di disporre i pagamenti e i versamenti “di routine” in favore dell’INPS, e che il mancato pagamento appare dunque dovuto ad una volontà consapevole di omettere i versamenti.
Infine, i giudici evidenziano che la presentazione del DM10, emergente dal prospetto delle inadempienze, costituisce prova del versamento delle retribuzioni ai dipendenti, circostanza da cui sorge l’obbligo di effettuare il versamento delle ritenute previdenziali.
In ogni caso, sottolinea la Corte di Cassazione, dall’estratto dello statuto della società esaminato durante l’iter processuale, si evince che tra i poteri del direttore generale, da esercitarsi con firma disgiunta, rientrava anche quello di inquadrare i lavoratori dipendenti e di operare sui conti bancari, costituendo quindi in capo al manager la responsabilità dell’unità produttiva, quantomeno con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente.