Mancati pagamenti a Stato ed Enti: Responsabilità degli amministratori
Dott. Alessio Pistone | 04/03/2013
Nonostante l’apertura posta in essere da taluni giudici di merito (cfr. decisioni GIP presso il Tribunale di Milano del 5 novembre 2012 n. 2818 e presso il Tribunale di Firenze del 10 agosto 2012), i giudici di legittimità tendono ad escludere che le situazioni di difficoltà economiche/finanziarie possano incidere, elidendola, sulla rilevanza penale degli omessi versamenti previdenziali e tributari.
Purtroppo con poca, se non inesistente, sensibilità, nei confronti di un sistema economico in crisi profonda, la Cassazione con la sentenza n. 9578 di oggi (fattispecie di omesso versamento IVA) ha ritenuto condivisibile la decisione del Tribunale del Riesame secondo cui la misura cautelare del sequestro per equivalente trovava precisa ragione d’essere non solo nell’obiettiva inadempienza tributaria, ma anche nell’irrilevanza, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, delle giustificazioni correlate alle difficoltà finanziarie, perché una corretta linea operativa avrebbe imposto un accantonamento degli importi per soddisfare le pretese dello Stato. Diversamente, si realizzerebbe una “impropria commistione” tra tutte le entrate della società, con confusione in un unico fondo anche di denari incassati a proprio titolo e per conto dello Stato; impropria commistione che consente lo sviamento di cifre già vincolate a soddisfacimento di un debito tributario per rivolgerle ad altre destinazioni di natura privatistica. Probabilmente tale orientamento é figlio della conferma della rigorosa soluzione interpretativa della Cassazione n. 11156 dello scorso 22 marzo 2012 con riguardo alla fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali.
Un’interessante ordinanza del Tribunale di Milano di oggi si sofferma, invece, su taluni risvolti civilistici delle omissioni in questione. Nel caso di specie, il curatore del fallimento di una S.p.a esercitava azione di responsabilità nei confronti, tra gli altri, degli ex amministratori della società, concentrando l’attenzione sul mancato pagamento di oneri previdenziali e tributari per svariati milioni di euro (comportamenti illeciti reputati particolarmente gravi non solo per i relativi risvolti penali, ma anche per i riflessi economici connessi all’effetto moltiplicatore determinato da sanzioni ed interessi). Rispetto a tale azione veniva richiesto anche un provvedimento cautelare di sequestro conservativo sui beni degli amministratori. In relazione a tale istanza, il Tribunale di Milano ricorda una risalente pronuncia della Cassazione n. 3768 addirittura datata 27 luglio 1978, nella quale è stato stabilito che la responsabilità degli amministratori può certamente essere determinata da abusi, arbitri ed omissioni nei rapporti fiscali e previdenziali, ma deve escludersi quando il mancato adempimento delle obbligazioni relative a detti rapporti sia cagionato dalla mancanza dei fondi necessari; né la valutazione dell’insufficienza del patrimonio a far fronte agli obblighi sociali, da soddisfare secondo un ordine di precedenza determinato sulla base di criteri di opportunità e convenienza, può essere effettuata dal giudice investito dell’azione di responsabilità, rientrando nella discrezionalità degli organi sociali.
Il giudice milanese reputa pienamente condivisibili le affermazioni della Suprema Corte. Non pagare quanto dovuto al Fisco e agli enti previdenziali se, da un lato, genera un debito nei confronti di questi, dall’altro libera risorse finanziarie, concretizzando un atto di per sé neutro, salvo che per gli ingenti ulteriori debiti per sanzioni ed interessi che le omissioni determinano. In altre parole, non pagare un debito è una forma di finanziamento per altri impieghi delle risorse finanziarie, quando queste siano scarse, che non sempre si traduce in un danno per la società. Può, infatti, accadere che le risorse così liberate siano investite in attività che producano un ritorno assai più lucroso delle sanzioni e degli interessi, magari, addirittura, consentendo di superare la situazione di crisi temporanea. Occorre poi considerare la frequenza con la quale nel tempo si ripropongono condoni, sia tributari che previdenziali; per cui il mancato pagamento potrebbe, a volte, risolversi in un vantaggio quando l’adesione al condono risulti particolarmente favorevole.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi era stata adesione ad alcun condono, mentre i successivi impieghi erano reputati dalla curatela ulteriormente dannosi, dal momento che le risorse liberate dalle omissioni contributive e tributarie erano state utilizzate per finanziarie la controllante successivamente fallita. Al di là dell’incertezza relativa alla misura di tale finanziamento – evidenzia in conclusione il Tribunale di Milano – è indubbio che trasferire risorse finanziarie nell’ambito del gruppo in presenza di obblighi tributari e previdenziali rappresenti un impiego improprio, stante le ricordate conseguenze sanzionatorie. Il danno che ne consegue, però, non può essere pari al mancato pagamento, ma alle sanzioni generate dall’omissione, rispetto alle quali viene parametrato il richiesto provvedimento di sequestro conservativo