Ricorso inammissibile durante la sospensione da istanza di adesione

| 04/01/2017

Se il contribuente riceve un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non preceduto da invito a comparire ex art. 5 del DLgs. 218/97, può presentare istanza di accertamento con adesione.
L’istanza sospende, per un periodo di novanta giorni, il termine per il ricorso, sicché il contribuente ha così 150 giorni per impugnare.
Ora, dopo il DL 193 del 2016, è pacifico che la sospensione del termine da istanza di adesione si cumula con la sospensione feriale dei termini, nonostante alcuna giurisprudenza fosse di diverso avviso.
Sono però molte le ipotesi in cui è dubbia la possibilità di definire un accertamento tramite adesione.
Pensiamo agli avvisi di liquidazione, agli atti irrogativi di sole sanzioni notificati in via separata dal tributo (ipotesi che, dopo il DL 98/2011, non dovrebbe più verificarsi), agli avvisi di recupero dei crediti d’imposta e all’effetto della domanda presentata da uno dei litisconsorti nei confronti degli altri (è il caso delle società di persone).
La giurisprudenza, ad esempio sugli avvisi di liquidazione con cui vengono disconosciute le agevolazioni prima casa o di altra natura, non ha assunto una posizione univoca, e, ad ogni modo, non constano interventi della Cassazione.
Considerato che, a nostro avviso, la sostanza deve prevalere sulla forma, non rileva il fatto che l’atto sia denominato “avviso di liquidazione”, siccome questi provvedimenti, nei fatti, accertano un maggior tributo sulla base di una presunta violazione della legge tributaria, quindi hanno natura accertativa, e astrattamente rientrano nell’adesione.
Però, sarebbe rischioso confidare nella sospensione del termine per il ricorso per i 90 giorni, posto che, se il giudice fosse di diverso avviso, venendo meno la definibilità dell’atto tramite adesione, verrebbe del pari meno la sospensione del termine.
Il contribuente, quindi, in tutte le ipotesi dubbie, può presentare istanza di adesione magari celermente, verificare quale “aria tira” in Direzione provinciale, e, entro i sessanta giorni, notificare il ricorso.
Premettendo che, se entrambe le parti vogliono definire, l’adesione ben può essere stipulata a ricorso notificato (vero è che il ricorso causa rinuncia all’istanza, ma se le parti definiscono e il contribuente nemmeno deposita il ricorso per questa ragione, non si vedono motivi ostativi, se non di pura forma), la condotta del contribuente non mette a rischio la validità del ricorso.
In questo senso, anche se può sembrare ovvio, si è pronunciata la Commissione tributaria regionale di Torino con la sentenza n. 1476 del 9 dicembre 2016. I giudici hanno in breve affermato che il contribuente ben può cambiare idea dopo l’istanza di adesione.
Mai confidare nella sospensione nei casi dubbi
Questo mutamento di idea, però, fa sempre venire meno la sospensione dei 90 giorni anche ove l’astratta possibilità di adesione non è messa in discussione. O meglio, trattandosi di rinuncia all’adesione, la sospensione, più che venire meno, dovrebbe interrompersi, come detto dalla Cassazione nella sentenza n. 17439 del 2012.
Uguali considerazioni valgono per la sospensione, di sessanta giorni, causata dalla presentazione del modello IPEA sul riconoscimento, in sede accertativa, delle perdite pregresse (art. 42 del DPR 600/73).
Possono esserci situazioni in cui è dubbia la possibilità circa la presentazione del modello IPEA (esempio perdite scaturenti da una dichiarazione integrativa presentata a termini ormai decaduti, ex art. 2 del DPR 322/98), allora, come detto per l’adesione, non bisogna confidare nella sospensione del termine.
In tal caso, l’ammissibilità del ricorso è ancora più evidente, posto che la sospensione non ha come ratio quella di allungare i tempi per l’eventuale adesione, ma di consentire all’Erario la computazione delle perdite, computazione che, se per il contribuente è errata, può essere censurata in sede giudiziale.