Riduzione del capitale sociale di oltre un terzo non sempre rinviabile

| 16/10/2013

Qualora il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (e non contemporaneamente anche al di sotto del minimo di legge), gli amministratori devono predisporre una situazione patrimoniale e convocare “senza indugio”, cioè nel più breve tempo possibile, l’assemblea dei soci che sarà chiamata a deliberare sugli “opportuni provvedimenti” (artt. 2446-2482-bis c.c. ).
La situazione patrimoniale e la relativa relazione illustrativa, unitamente alle osservazioni dei sindaci, devono rimanere depositate presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l’assemblea, al fine di garantire l’effettività del diritto di informazione ai soci.
Tale informativa costituisce elemento essenziale per consentire ai soci di assumere in sede di assemblea gli “opportuni provvedimenti”, che potranno consistere in una riduzione del capitale sociale, nella copertura della perdita maturata a quella data o, in presenza di condizioni che giustifichino tale scelta, nel semplice rinvio di ogni decisione.
A tal proposito, autorevole dottrina ha più volte sottolineato che l’eventuale rinvio di ogni decisione non è una soluzione percorribile in assenza di elementi tali da indurre gli amministratori a ritenere che entro il successivo esercizio il miglioramento della gestione consentirà il riassorbimento della suddetta perdita. L’atto di rinvio al futuro della necessaria azione riparatoria deve, dunque, essere supportato da piani ragionevoli, illustrati in modo analitico dagli amministratori nella relazione alla situazione patrimoniale, che prevedano il totale ripianamento della perdita nell’esercizio corrente o nel successivo.
D’altra parte, la ratio della norma è evidentemente di non rendere obbligatorio un intervento da parte dei soci nei casi in cui vi siano elementi per poter ritenere che l’impresa sarà in grado di “ripianare” la stessa con le proprie forze attraverso i risultati positivi della gestione.
Nella prassi, invece, spesso il rinvio è la scelta più adottata, indipendentemente dalle prospettive per il successivo esercizio (tali previsioni talvolta non sono nemmeno indicate nella relazione sulla situazione patrimoniale).
Un comportamento corretto richiede pertanto, in tali casi, che la scelta del rinvio di ogni decisione sia supportata da un budget per il successivo esercizio in grado di dimostrare il miglioramento dell’andamento della gestione tale da non richiedere interventi da parte dei soci.
Qualora entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo, infatti, l’assemblea di approvazione del bilancio di tale esercizio deve procedere alla riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.
In merito alle opzioni possibili in caso di riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, si segnala che la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 122 afferma che è “da ritenersi corretta l’opinione secondo la quale tra gli opportuni provvedimenti che possono essere adottati dall’assemblea convocata in sede di prima rilevazione delle perdite superiori al terzo vada annoverato anche l’aumento di capitale a pagamento. E ciò sia che le perdite, calcolate sul nuovo capitale, rimangano superiori al terzo, potendo poi rientrare nella soglia per effetto dei risultati della gestione successiva, sia che, al contrario, il capitale venga aumentato in misura tale che le perdite non risultino più eccedere il terzo del capitale quale risultante dalla sottoscrizione dell’aumento”.