Rilevanza penale del mancato versamento delle ritenute
Dott. Alessio Pistone | 12/09/2013
Con la sentenza n. 37425 depositata oggi, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito la “linea dura” in materia di omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000), sia per quanto riguarda la sufficienza del c.d. dolo generico (consapevolezza di non versare, senza finalità di evadere) sia per quanto riguarda la punibilità dell’omesso versamento delle ritenute 2004.
In dottrina, si era dubitato che la nuova fattispecie, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, non dovesse applicarsi alle ritenute operate nel 2004, sotto il profilo che, al momento della scadenza del termine fiscale per il versamento delle ritenute relative all’anno 2004, il reato in esame non era stato ancora introdotto (essendo l’entrata in vigore dell’art. 10-bis posteriore a detta scadenza).
Le SS.UU. rispondono a tale obiezione con l’osservazione che “la condotta penalmente rilevante non è l’omesso versamento delle ritenute nel termine previsto dalla normativa tributaria, ma il mancato versamento delle ritenute certificate nel maggiore termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta dell’anno precedente”.
Di conseguenza, “il soggetto che aveva omesso il versamento delle ritenute per il 2004 nel termine previsto dalla normativa tributaria avrebbe avuto ancora, fino al 30 settembre o 31 ottobre 2005, la possibilità di assumere le proprie determinazioni in ordine all’effettuazione di un versamento che, in relazione alle ritenute da lui stesso certificate dopo l’entrata in vigore della norma penale, mantenesse l’omissione non oltre la soglia dei cinquantamila euro”. Quindi “la risoluzione di non provvedere a tanto, che dà luogo alla commissione del reato”, si colloca “in un’epoca ampiamente successiva alla introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, alla quale non può, pertanto, attribuirsi un effetto retroattivo”. Ancora, secondo le Sezioni Unite, non risulta violato il principio costituzionale di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost.), che era stato invocato.
Con tale decisione cade, quindi, qualunque speranza di poter ottenere l’assoluzione per l’omesso versamento delle ritenute 2004, come alcuni giudici di merito (fra cui Trib. Milano 21 novembre 2008 n. 2255) avevano ritenuto e come la prevalente dottrina, con dovizia di argomenti sistematici, aveva sostenuto. Poco valgono ora tali argomenti e, per i processi ancora in corso, il problema è da considerarsi chiuso, a meno che sia intervenuta o intervenga la prescrizione.
Quello che preoccupa l’interprete ed il professionista è, comunque, un altro e diverso profilo, ossia quello della rigorosa severità con cui dalla giurisprudenza di merito e di legittimità viene interpretata una fattispecie criminosa (come quella omologa dell’omesso versamento di IVA di cui all’art. 10-ter dello stesso DLgs.), introdotta nel 2004 superando la “filosofia” della riforma penal-tributaria del 2000, incentrata sulla sola repressione di comportamenti dichiarativi od altri, sostenuti dal “dolo specifico” della finalità di evasione.
Per mere ragioni di “cassa” si è pensato di ripristinare la sanzione penale per fatti omissivi, la cui presenza nel precedente sistema (art. 2 della L. 516/82) aveva dato luogo ad asprezze repressive degne di miglior causa ed era stata una delle ragioni dell’avvenuto intasamento dei Tribunali da parte di migliaia di procedimenti “bagatellari” (a cui poi conseguì un condono tributario con connessa amnistia, oggi non più proponibili).
Impropriamente, tali nuovi reati vengono da taluni denominati “frode riscossiva”, in quanto essi hanno un contenuto non-frodatorio (a differenza di quelli di cui nel successivo art. 11 del DLgs. 74/2000), ma meramente omissivo.
A fronte di tanto rigore legislativo, che sta intasando le Procure della Repubblica ed i Tribunali in un momento di grave crisi economica quale quello attuale, solo pochi giudici di merito danno ingresso ad interpretazioni di buon senso (mancanza di dolo in conseguenza dell’illiquidità dell’impresa perché a sua volta la stessa è creditrice dello Stato, mutamento dei soggetti tra il momento dell’effettuazione delle ritenute ed il versamento e simili). Ma trattasi, appunto, di decisioni isolate, laddove la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, sceglie conclusioni di forte rigore repressivo. A parere di questo studio si segnala infine la necessità di riservare la sanzione penale solo ai fatti fiscali più gravi,come avviene in tutti gli altri Paesi dell’UE.