Rilevanza penale del mancato versamento dell'iva

| 29/03/2017

Il delitto di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000) propone all’attenzione della giurisprudenza questioni diverse e mai sopite.
Tra le altre, vi è quella dell’applicabilità a tale reato della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. Quest’ultima disposizione è stata introdotta dal DLgs. 28/2015 e trova applicazione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, in forza del principio di retroattività della legge più favorevole (“favor rei”). Essa può riguardare i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai 5 anni (ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena) quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15234 depositata ieri, arricchisce ulteriormente il dibattito sul rapporto tra tale “particolare tenuità” e i reati connotati da una soglia di punibilità prevista dal legislatore, intrecciandolo con la tematica della successione di leggi nel tempo.
L’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 prevede che sia punibile l’omissione del pagamento dell’IVA solo in quanto gli importi non versati superino i 250.000 euro; limite notevolmente innalzato dalla recente riforma del sistema sanzionatorio penale tributario.
Il caso concreto riguardava gli omessi pagamenti da parte del legale rappresentante di una società, relativamente all’IVA dovuta per gli anni 2005 e 2006. Preliminarmente, pertanto, la Cassazione si pone il problema dell’applicazione della norma alla luce del principio di irretroattività della legge penale, sancito sia dalla Costituzione sia dal codice penale.
Va ricordato, a tale proposito, che l’art. 10-ter è stato introdotto dal DL 223/2006 – poi ulteriormente modificato dal DLgs. 158/2015 – e i giudici di legittimità richiamano quell’orientamento interpretativo che ha ritenuto tale norma applicabile già con riferimento all’anno 2005, laddove fosse concretamente provato l’elemento soggettivo doloso (Cass. SS.UU. n. 37424/2013).
Ma il punto centrale della sentenza riguarda – come si è detto – la valutazione della particolare tenuità del fatto alla luce del superamento della soglia di punibilità.
Dal momento che la soglia di punibilità rappresenta il confine oltre il quale una condotta diventa penalmente sanzionabile, ci si chiede se, in tali ipotesi, il giudice possa escludere la punibilità, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., nonostante il comportamento vietato abbia oltrepassato quel limite di tollerabilità sancito dall’ordinamento stesso; e, in caso di risposta affermativa, quali siano i criteri per la valutazione della particolare tenuità.
La giurisprudenza pare essersi attestata sulla possibile compatibilità dell’istituto della particolare tenuità con quelle fattispecie in cui sono previste soglie di punibilità (Cass. SS.UU. nn. 13681/2016 e 13682/2016).
Chiaramente, quanto più ci si discosta dal valore-soglia, tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente tenue. In ogni caso – secondo le Sezioni Unite – nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare le peculiarità del caso concreto.
Guardando, allora, ai fatti contestati nella sentenza oggi in commento si evince che una delle omissioni contestate all’imputato era pari a circa 258.500 euro.
Tenendo conto della nuova soglia dell’art. 10-ter (250.000 euro), la Cassazione sposa quell’indirizzo giurisprudenziale per cui possono essere prese in considerazione per la particolare tenuità unicamente condotte “per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità”, in considerazione del fatto che “il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale”.
Mostrando di ritenere 8.500 euro “vicinissimi” a tale soglia, la Cassazione rinvia al giudice di merito per una verifica in concreto degli altri requisiti della non punibilità.
Per quanto riguarda, invece, la contestazione dell’omesso versamento pari a 118.443 euro, la Cassazione richiama – a prescindere dalla valutazione della tenuità – il principio di retroattività della legge più favorevole previsto dall’art. 2 c.p. e annulla la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste (formula che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale).