Riporto fiscale delle perdite all'80%

| 27/05/2013

Perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata  e dall’esercizio di arti e professioni.
Il reddito di ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata e di artisti e professionisti, qualunque sia il tipo di contabilità, si determina sommando i redditi di ogni categoria (d’impresa, professionali, fondiari, ecc.) e sottraendo le perdite, senza possibilità di riporto.
Le perdite delle s.n.c. e delle s.a.s., nonche’ quelle delle societa’ semplici e delle associazioni di cui all’articolo 5 derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria
Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese individuali e quelle derivanti dalla partecipazione in s.n.c. e s.a.s. sono computate in diminuzione dei redditi della stessa categoria (cioè d’impresa o di partecipazione) conseguiti nel medesimo periodo d’imposta e, per la differenza, in compensazione dei redditi di periodi successivi (sempre della stessa categoria), ma non oltre il quinto. Non è ammessa la compensazione parziale. Se negli anni successivi si conseguono ulteriori perdite, queste devono essere utilizzate prima delle perdite riportate.
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, senza limiti di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita’ produttiva.
Perdite attribuite ai soci di società di persone
I soci possono dedurre le perdite secondo due diversi criteri:
se la società è in contabilità semplificata, la perdita della società è deducibile dai redditi dei soci di qualsiasi categoria essi siano (d’impresa, della professione, fondiari, ecc.), ma non è riportabile;
se la società è in contabilità ordinaria, la perdita della società è deducibile per i soci solo dai redditi della stessa categoria, cioè d’impresa e di partecipazione; l’eccedenza può essere riportata negli anni successivi, ma non oltre il quinto.
Perdite delle societa’ in accomandita semplice
Per le perdite delle societa’ in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la compensazione delle perdite è ammessa nei soli confronti dei soci accomandatari.
Perdite dei soggetti IRES con deducibilità limitata
Dall’esercizio 2011, la perdita fiscale di un periodo d’imposta puo’ essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Non è ammessa, quindi, una compensazione parziale, ma la compensazione può avvenire dopo aver sottratto eventuali crediti di imposta, ritenute d’acconto, versamenti in acconto e le altre poste di bilancio richiamate dall’art. 84, co. 1 del Tuir.
Perdite dei soggetti IRES con deducibilità piena
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi in misura pari al 100% a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita’ produttiva.
Presenza contemporanea sia di perdite dei primi tre esercizi che di perdite sorte successivamente
La disposizione in commento non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo delle perdite qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta e in parte ai successivi. Il contribuente ha facoltà di scegliere quali utilizzare.
A prescindere dalla scelta operata, l’Agenzia delle Entrate ritiene (Circ. 25/2012) che ai fini del calcolo del limite forfetario dell’80%, il predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d’imposta eventualmente utilizzate per prime.
In ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.
Perdite delle società non operative
Le perdite delle società non operative subiscono una doppia limitazione:
a) le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’ottanta per cento del reddito imponibile (ex art. 84, co. 1, TUIR);
b) le perdite pregresse effettivamente utilizzabili, nei limiti di quelle determinate sub a), possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto, (ex art. 30, co. 3, L. 724/1994).
 
Normativa e prassi di riferimento:
Art. 8 e 84 DPR 917/86 (come modificato dal D.L. del 06/07/11 n. 98, art. 23)
Circ. A.E. del 19/06/12 n. 25
Circ. A.E. del 06/12/11 n. 53
Circ. A.E. del 04/08/06 n. 28