Riporto liquidazioni trimestrali in dichiarazione iva

| 02/03/2018

La compilazione della sezione 3 del quadro VL della Dichiarazione IVA 2018 sta suscitando più di qualche dubbio, con particolare riferimento al rigo VL 30. Perplessità legate alla frenesia dell’Agenzia nel tentare di recuperare l’IVA non pagata, prima sollecitando i contribuenti (lettere di compliance) ed eventualmente notificando in tempi record i c.d avvisi bonari. Si ricorda che da quest’anno, il rigo VL30 “Ammontare IVA periodica” (che sostituisce il “vecchio” rigo VL29), è composto da tre campi per l’indicazione:
– campo 2: dell’ammontare complessivo dell’IVA periodica “dovuta”;
– campo 3: del totale dei versamenti periodici;
– campo 1: va indicato il maggiore tra i precedenti importi.
Nessun dubbio sui dati da indicare nel campo 2: questo accoglierà le risultanze delle liquidazioni periodiche, a prescindere dall’effettivo versamento, ed in particolare l’importo corrispondente alla somma degli importi Iva indicati in col. 1 del rigo VP14 del Mod. Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA relative al 2017 (incluso l’ultimo trimestre). A tale ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto dovuto (rigo VP13). In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, è possibile non ripresentare le comunicazioni, procedendo a compilare il quadro VH (ciò ha un effetto sostitutivo sulla comunicazione, ma non previene dalla sanzione, ravvedibile, che la RM 104/2017 è stata chiara nel ritenere comunque dovuta). Le istruzioni al modello IVA 2018 prevedono quanto segue: “indicare il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento, relativi al 2017”. A tal fine occorre fare riferimento a quanto indicato dei mod. F24 (anche se il versamento è avvenuto in compensazione con crediti disponibili), per i quali siano stati utilizzati i codici tributo” propri dell’Iva, di cui è fornito il relativo elenco.
Va osservato che sia indicando a campo 3 gli importi risultanti dagli avvisi bonari che omettendo da tale campo gli importi in questione nulla cambia al punto di vista sostanziale, posto che la colonna 2 sarà sempre superiore rispetto alla colonna 3 e, pertanto, l’esito di colonna 1 sarà sempre il dato dell’imposta “liquidata”: l’esito complessivo della dichiarazione (VL32 O VL33) risulta inalterato. Si noti, infine, che, quand’anche si ritenesse opportuna l’indicazione nel campo 3 dell’IVA pagata a seguito di avviso bonario, la violazione non potrebbe che configurare un errore “formale”. A tal fine giova rilevare come, in passato, gli Uffici non abbiano mai sanzionato “l’errata” compilazione del rigo VL29, limitandosi ad emettere l’avviso bonario (pur potendolo fare; non si dovrebbe infatti rientrare nell’ambito di un errore meramente formale, nel presupposto che, pur non incidendo sulla determinazione dell’imponibile o dell’Iva, dovrebbe essere considerato di ostacolo all’attività di accertamento). Non vi é pertanto alcun motivo per pensare che, in relazione alle nuove modalità di compilazione, gli Uffici siano indotti a cambiare atteggiamento.
Un’ultima riflessione va fatta sulla “utilità” della colonna 3. Come chiarito dagli esempi, l’importo del campo 2 sarà quasi sempre superiore all’importo del campo 3; pertanto il campo 1 (l’unico che agisce realmente sulla posizione di debito/credito annuale) riporterà quasi sempre l’importo del campo 2. L’unica utilità del campo 3, in sostanza, va riferita la situazione in cui, per errore, si è prodotto un versamento eccedente rispetto al dovuto; solo in questo caso il campo 1 riporterà l’entità dell’effettivo versamento, scomputandolo dalla posizione di debito/credito annuale.
Una ultima questione dubbiariguarda il fatto che il modello di comunicazione periodica non richiede (VP13) l’indicazione del criterio adottato per il calcolo dell’acconto Iva al contrario, il quadro VH contiene ancora tale dato. A questo punto considerato che il contribuente può certamente decidere di modificare il criterio indicato nella liquidazione ciò configura una modifica della liquidazione che comporta una regolarizzazione, cioè il reinvio della comunicazione del 4° trimestre oppure la compilazione del quadro VH? E in questo caso è dovuta la sanzione per la precedente comunicazione errata? Si pensi al caso di un contribuente che non aveva liquidità per versare l’acconto storico di €. 4.000, pur avendo indicato tale importo a VP13. Si accorge che adottando il criterio della iquidazione al 20/12/2017 tale acconto viene azzerato; decide quindi di considerare non più dovuto l’acconto. In tal caso, nell’augurio di un ronto intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso si consiglia la compilazione del quadro VH ma si ritiene non sia dovuta alcuna sanzione, nella considerazione che non si tratta di un errore materiale commesso, nè si può ritenere che sia stata espressa una “manifestazione di volontà” irrevocabile (posto che la comunicazione non ha lo status di una “dichiarazione” in cui viene liquidata in via definitiva un’imposta).