Rischi penali del Trustee

| 05/06/2013

Con la sentenza n 24533 la Corte di Cassazione ha stabilito che il trustee, una volta liquidati i beneficiari del trust, deve reputarsi titolare del residuo del relativo conto corrente, con la conseguenza che, in caso di omessa dichiarazione di tali importi, potrebbe incorrere in conseguenze penali tributarie.
Nel caso di specie, un professionista veniva indagato per il reato di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), avendo, tra l’altro, omesso di dichiarare, relativamente all’anno d’imposta 2009, circa 1.350.000 euro a titolo di compenso per l’attività di trustee. Nei confronti dello stesso, quindi, era disposto sequestro preventivo per equivalente di taluni beni mobili ed immobili. Il Tribunale del Riesame annullava il provvedimento per mancanza del c.d. fumus commissi delicti. Si riteneva, infatti, che nell’anno in questione non potesse configurarsi, in capo all’indagato, il possesso del compenso, dal momento che lo stesso si era limitato a gestire il patrimonio separato senza riscuotere il proprio credito, che permaneva sul conto corrente del trust. D’altra parte, nessuna norma imponeva tale riscossione e, quindi, non poteva ipotizzarsi nessun obbligo dichiarativo di redditi non ancora entrati nella sua disponibilità, sia pure in forza di una propria scelta; né poteva rilevare il fatto che l’indagato fosse autorizzato a prelevare l’intero residuo dal conto.
Avverso tale decisione ricorreva per Cassazione il Pubblico Ministero, rimproverando al Tribunale del Riesame di avere erroneamente applicato l’art. 54 del TUIR, sul presupposto, altrettanto inesatto, che nell’anno 2009 esisteva una gestione patrimoniale separata rispetto al patrimonio dell’indagato e che, per l’esistenza del fumus del reato tributario, occorresse un atto di prelievo del compenso. Di contro, una volta avvenuta la liquidazione dei beneficiari – l’ultimo dei quali riceveva specifico bonifico in data 28 dicembre 2009 – il residuo si identificava, a prescindere da qualsiasi accredito su conti, con il patrimonio personale del trustee, mentre il trust, che, di fatto, non esisteva più, veniva mantenuto in vita esclusivamente in ragione dell’intento fraudolento di evitare controlli fiscali, come posto in risalto dalla successiva costituzione di una srl sulla quale la predetta somma veniva fatta confluire tra il 2011 ed il 2012.
La Corte di Cassazione reputa fondato il ricorso del PM.
Ai sensi dell’art. 54 comma 1 del TUIR, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi del medesimo articolo. I compensi, quindi, vanno sottoposti a tassazione in relazione all’anno in cui sono percepiti: i redditi da lavoro autonomo, anche se assoggettati a ritenuta d’acconto, vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza.
In base a tale criterio, l’imputazione dei compensi avviene con riferimento al momento in cui il professionista consegue la disponibilità delle somme. Quindi: nel caso di pagamenti in contanti, rileva il momento della percezione; in caso di assegni bancari o circolari, rileva il momento della consegna; in caso di bonifici bancari, rileva il momento in cui la somma risulta posta a disposizione del professionista (c.d. data disponibile). Più in generale, dunque, conta il momento in cui il professionista acquisisce la disponibilità delle somme, essendo irrilevante quello in cui la stessa viene persa da chi effettua il pagamento (cfr. anche circ. Agenzia Entrate 23 giugno 2010 n. 38).
Tutto ciò premesso, la Suprema Corte sottolinea come sia evidente che, nel caso in esame, la disponibilità materiale del compenso professionale esistesse di fatto sin dalla liquidazione dei beneficiari (ovvero dal 28 dicembre 2009, momento del bonifico a favore dell’ultimo beneficiario), cui conseguiva il mantenimento della somma di circa 1.350.000 euro sul conto corrente del trust senza alcuna valida ragione giustificatrice e, comunque, potendone il trustee disporre liberamente. Rispetto a tale situazione, il Tribunale del Riesame, dopo aver tralasciato i profili essenziali dell’inutilità del mantenimento della somma sul conto del trust e della piena disponibilità di essa in capo al trustee, in ragione dell’inesistenza di un obbligo giuridico di riscuotere il compenso, riteneva che l’indagato non ne fosse venuto in possesso, rimanendo un mero creditore.
Ma tale ragionamento – conclude la Suprema Corte – risulta assolutamente formalistico e condurrebbe all’illogica conseguenza di far dipendere dal mero arbitrio del contribuente il momento in cui far scattare il presupposto dell’obbligazione tributaria. Il provvedimento è, quindi, annullato e rinviato al giudice a quo per un nuovo esame.