Rischi penali della falsa fatturazione
Dott. Alessio Pistone | 05/06/2013
Con la sentenza 24540 la Cassazione ha stabilito che i costi effettivamente sostenuti a fronte di una condotta che si riveli penalmente illecita non sono idonei a escludere la “fittizietà” rilevante per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”).
A seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica avverso sentenza assolutoria, giungeva all’attenzione della Suprema Corte la vicenda di una società che aveva appostato tra gli elementi passivi fatture relative a quella che poi si era rivelata un’interposizione illegale di manodopera (art. 18, comma 2 del DLgs. 276/2003).
Per il giudice di merito, l’oggetto delle fatture in contestazione rispecchiava un rapporto, comunque sussistente, tra la società emittente, che aveva messo a disposizione i lavoratori, e la società degli imputati, che aveva versato il corrispettivo pattuito e fatturato. Di qui, il proscioglimento per insussistenza del fatto.
Per i giudici di legittimità, l’argomentazione è per nulla condivisibile e da respingersi.
Pur riconosciute le somme portate dalle fatture come effettivamente corrisposte per le prestazioni dei lavoratori messi a disposizione dalla società emittente, per la Suprema Corte il punto di diritto non è se la fittizietà possa essere esclusa a fronte di un rapporto contrattuale illecito ma se, nel caso di specie, si integri la fattispecie contestata sotto il profilo della “inesistenza soggettiva” delle operazioni riportate nelle fatture.
In effetti, posto che i documenti fiscali si riferivano a prestazioni lavorative svolte direttamente dai singoli lavoratori – in illecita somministrazione perché, di fatto, operativi presso la società utilizzatrice – essi risultavano, in tal modo, titolari del diritto alla costituzione di un rapporto diretto di lavoro con quest’ultima, ai sensi dell’art. 27 DLgs. 276/2003, con la conseguente fittizietà del rapporto sottostante.
Di qui, l’annullamento della sentenza assolutoria, con rinvio degli atti ad altro giudice di merito che provveda secondo l’enunciato principio di diritto che, deve rilevarsi, si colloca in linea con la precedente giurisprudenza della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 38754 del 26 settembre 2012, la stessa Terza Sezione della Cassazione aveva, infatti, affermato che “devono essere qualificate come inesistenti le fatture emesse per operazioni aventi natura giuridica diversa da quella indicata; […] nel caso in esame le prestazioni per le quali sono state emesse fatture sono totalmente diverse da quelle che sarebbero state realmente poste in essere (intermediazione di mano d’opera invece che prestazioni di attività lavorativa di tipo artigianale di cui alle fatture) con la conseguente insussistenza giuridica e di fatto delle prestazioni per le quali le predette fatture sono state emesse. Non appare, pertanto, corretto l’assunto del G.U.P. per il quale anche l’intermediazione di mano d’opera costituirebbe un’operazione esistente; infatti, se non si può disconoscere che lo sia dal punto di vista fenomenico, è altrettanto evidente che non è l’operazione riferita dalle fatture, mai posta in essere, e dunque inesistente. In conclusione, è vero che un’operazione esiste, ma non quella documentata, che è la sola presa in considerazione, agli effetti penali, dal D.Lgs. n. 74/2000”.