Riscossione dei crediti fiscali UE

| 31/08/2012

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 149, che, attuando la direttiva europea 2010/24/UE, detta le regole per la riscossione dei tributi e dei dazi all’interno dell’Unione europea.
Le novità sono particolarmente importanti, in quanto disciplinano, sotto vari aspetti, le modalità con cui, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate può riscuotere un credito tributario sorto in Francia, su richiesta ovviamente del Fisco francese, oppure l’ipotesi opposta. L’art. 1 stabilisce infatti che “il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro”.
Per ciò che concerne l’ambito applicativo della procedura, essa riguarda ogni tipo di credito fiscale e relative sanzioni, ivi inclusi quelli locali, con esclusione dei contributi previdenziali nonchè delle sanzioni di natura penale.
La gestione delle richieste di recupero provenienti dagli Stati membri è affidata alle Agenzie fiscali e al Dipartimento delle Finanze.
Il procedimento avviene sulla base di un titolo esecutivo uniforme, che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), “riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l’esecuzione nello Stato membro adito”, mediante una modulo standard di notifica. Detto titolo costituisce l’unica base per l’attività di riscossione, nonchè per le misure cautelari.
L’Agenzia delle Entrate fornisce all’autorità richiedente ogni informazione utile per il recupero del credito, avvalendosi, nel rispetto della normativa vigente, altresì delle indagini finanziarie.
La procedura di recupero può essere domandata solo se il credito non è contestato nello Stato in cui è sorto, a meno che non vi sia una motivata domanda per procedere in tal senso, o quando le attività di riscossione sono già in atto nell’altro Stato membro, a meno che i beni da escutere non siano incapienti o insussistenti.
Come di consueto, l’attività di esecuzione è affidata agli agenti della riscossione, che, nel rispetto della normativa nazionale, possono anche iscrivere l’ipoteca esattoriale ex art. 77 del DPR 602/73.
Non è quindi necessaria la cartella di pagamento o altra intimazione, in quanto è sufficiente il titolo esecutivo unico europeo.
Il pagamento degli importi dovuti su richiesta dell’autorità estera può anche avvenire in via dilazionata, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale, e di ciò occorre dare a quest’ultima informazione (art. 10, comma 12).
È ovviamente ammessa la possibilità, per il contribuente, di contestare il credito dinanzi all’autorità fornita di giurisdizione dello Stato membro richiedente. La contestazione, specifica l’art. 9, può riguardare il credito, “il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonchè la notifica effettuata dall’autorità competente”.
Se l’azione giudiziale viene promossa, l’autorità adita viene resa edotta di ciò e, salvo istanza contraria dell’autorità richiedente, la riscossione viene sospesa sino alla decisione.
Possono anche essere domandate al giudice tributario le misure cautelari di cui all’art. 22 del DLgs. 472/97, quindi il sequestro conservativo e l’ipoteca.
Un ulteriore aspetto importante concerne i termini di prescrizione, che rimangono, come prevede l’art. 13 al comma 4, regolati dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti.
Le domande di assistenza e i moduli standard, nonché i titoli esecutivi uniformi sono corredati dalla traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito.