Ritenute erroneamente subite dai "nuovi minimi" scomputabili in UNICO

| 06/08/2013

Possibile lo scomputo in UNICO 2013 PF di tutte le ritenute erroneamente subite dai contribuenti che hanno fruito, nel periodo d’imposta 2012, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavori in mobilità.
Il chiarimento è arrivato, in extremis, con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55, pubblicata ieri.
Brevemente, si ricorda che, secondo l’art. 5, comma 2 del provvedimento attuativo 22 dicembre 2011 n. 185820, i ricavi e i compensi relativi al reddito soggetto all’imposta sostitutiva del regime agevolato in questione non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. In conseguenza di ciò, non è stato inserito in UNICO 2013 PF uno specifico campo per effettuare lo scomputo delle ritenute.
La problematica oggetto della risoluzione in commento coinvolge quei “nuovi contribuenti minimi” che, avendo erroneamente subito nel 2012 una ritenuta d’acconto da parte del soggetto erogatore dei ricavi o compensi e non potendo recuperare l’importo trattenuto in UNICO, si trovavano costretti, per non perdere detti importi, alla presentazione di un’istanza di rimborso, facendosi carico dei conseguenti aggravi in termini economici e di tempo.
È già stato osservato che, in alternativa all’istanza di rimborso, sarebbe stato possibile procedere al recupero attraverso la restituzione al “nuovo minimo” della ritenuta da parte del sostituto d’imposta e l’indicazione della stessa al rigo SX1, campo 4 “Versamenti 2012 in eccesso”, del modello 770 del sostituto (con conseguente emersione di un credito da questo utilizzabile in compensazione). Tuttavia, tale soluzione non risulta percorribile in tutti i casi, posto che presuppone l’accordo tra sostituto e minimo (accordo che potrebbe anche non essere raggiunto).
La questione era stata presa in considerazione con la ris. n. 47 dello scorso 5 luglio, limitatamente alla ritenuta a titolo d’acconto prevista all’art. 25, comma 1 del DL 78/2010, operata da banche o da Poste Italiane spa, in relazione ai bonifici per il pagamento dei compensi per lavori relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico. In tale occasione, l’Agenzia aveva ammesso lo scomputo dell’importo erroneamente trattenuto e regolarmente certificato dal sostituto d’imposta in UNICO 2013 PF. Tuttavia, riferendosi la risoluzione a tale specifica fattispecie, era dubbio che la soluzione proposta potesse essere estesa anche agli altri casi di erronea applicazione della ritenuta.
Con la risoluzione pubblicata ieri viene osservato che, stante la sostanziale analogia con la problematica affrontata con la risoluzione n. 47, i chiarimenti forniti nella stessa possono applicarsi, in generale, a tutte le ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti rientranti nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina. Pertanto, in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del DPR 602/73, tali contribuenti potranno scomputare le ritenute in argomento in UNICO 2013 PF, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta ed esposte nel modello 770.
Dal punto di vista operativo, in sede di compilazione di UNICO 2013 PF, deve essere valorizzato con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”, e occorre riportare le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi soggetti al regime agevolato, ivi incluse quelle eventualmente subite sui bonifici oggetto della precedente risoluzione n. 47, al rigo RS33, colonna 2, utilizzando esclusivamente il primo modulo del quadro RS, senza compilazione della colonna 1.
Infine, l’Agenzia ricorda che le fattispecie in cui, più frequentemente, si verifica l’errata applicazione della ritenuta d’acconto riguardano:
– i compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime di vantaggio;
– i compensi erogati nel 2012, in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei contribuenti minimi;
– le indennità di maternità corrisposte dalle Casse di previdenza e dall’INPS.