RW, prova degli investimenti esteri a carico dell’Agenzia

| 03/10/2013

È compito dell’Agenzia delle Entrate provare che determinati investimenti situati all’estero si riferiscono ad un soggetto residente in Italia. Soltanto una volta provata tale circostanza, è possibile contestare la mancata compilazione del modulo RW. In questo senso, si è espressa la sentenza della Cassazione, con la sentenza n. 22508 del 2 ottobre 2013, chiarendo che la mera detenzione di estratti conto intestati ad altri soggetti, seppure con nomi di fantasia, non consente di ricondurre, in mancanza di altri elementi, al detentore di tali documenti la titolarità dei conti correnti bancari esteri.
È necessario quindi provare attraverso specifici documenti oppure attraverso elementi gravi, precisi e concordanti che un soggetto residente possiede attività finanziarie o patrimoniali all’estero.
Questo non significa che deve esserci necessaria coincidenza tra intestatario degli investimenti e soggetto obbligato ad adempiere agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale: infatti, essi sussistono non solo in capo all’intestatario formale e/o al beneficiario effettivo dei redditi esteri, bensì anche in capo a colui che ne abbia la detenzione e/o la disponibilità di movimentazione di fatto.
Secondo la circolare n. 28 dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, occorre vi sia una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario. Tuttavia, anche questa circostanza deve essere adeguatamente provata dall’Amministrazione finanziaria.
Resta fermo che si deve ritenere esclusa, in sostanza, l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell’attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.
Si ricorda che la compilazione del modulo RW rientra nella più ampia disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel DL 167/90. Recentemente, tale impianto normativo è stato riformato dalla L. n. 97 del 6 agosto 2013, la quale ha previsto alcune semplificazioni, la riduzione delle sanzioni e l’ampliamento dei soggetti obbligati alla presentazione del modulo.
In particolare, sono stati introdotti i nuovi artt. 1, 2, 4, 5 e 6 del DL 167/90 prevedendo:
– l’eliminazione della sezione I (trasferimenti attuati attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e della sezione III (trasferimenti da, verso e sull’estero relativi agli investimenti detenuti all’estero);
– la soppressione del limite di 10.000 euro in relazione agli investimenti esteri che dovranno essere indicati nella sezione II “superstite”;
– la riduzione delle sanzioni per omessa compilazione del modulo RW che dovrebbero essere comprese nell’intervallo dal 3% al 15% (elevate al 6% e 30% se le attività sono detenute in Paesi black list) degli importi non dichiarati.
Inoltre, è stato stabilito che sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all’estero non solo i possessori formali delle stesse (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici), ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati i titolari effettivi dell’investimento, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. u) dell’allegato tecnico del DLgs. 231/2007.
Quindi l’Agenzia delle Entrate, per contestare la mancata compilazione del modulo RW in un caso analogo a quello di specie, dovrà provare che il contribuente esercitava un controllo o la direzione effettiva del soggetto titolare dei conti correnti esteri a cui si riferiscono gli estratti conto.
Un cenno merita anche la presunzione di fruttuosità degli investimenti all’estero posseduti da un contribuente residente tenuto agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
L’attuale formulazione dell’art. 6 del DL 167/90 stabilisce che gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo di imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro 60 giorni dal ricevimento dell’espressa richiesta notificatagli dall’Ufficio delle imposte.
Ad avviso della sentenza n. 22508/2013 in commento, il contribuente non deve provare l’assenza di proventi derivanti dalle attività estere se l’Agenzia non ha a sua volta fornito elementi idonei per sostenere che egli possiede investimenti esteri che dovevano essere indicati all’interno del modulo RW.