S.S.D.R.L. a scopo di lucro dal 01/01/2018

| 07/11/2017

La legge di bilancio 2018 prevede un ampliamento della possibilità di esercitare l’attività dilettantistica. Attualmente all’esame delle Commissioni del Senato competenti, il disegno di legge di bilancio 2018 contiene alcune misure “in favore dello sport”, individuate all’art. 40. Con particolare riferimento allo sport dilettantistico, la norma citata – al comma 2 – prevede l’ampliamento della possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, attraverso una delle forme di società previste dal Libro V del codice civile. Si tratta di un vero capovolgimento di veduta, visto che l’ambito delle formazioni sociali ove si svolge l’attività sportiva dilettantistica è sempre stato caratterizzato dall’assenza dello scopo di lucro. Infatti, anche l’apertura alle società di capitali sportive del regime di favore di cui alla L. 398/91 e altre agevolazioni tributarie, operato dall’art. 90, comma 1 della L. 289/2002, è stato possibile a condizione che le predette società recepissero negli statuti, tra l’altro, l’assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione – anche indiretta – degli utili, profitti o avanzi di gestione. Per la proposta in rassegna, la Relazione illustrativa al Ddl. fa leva sul fatto che la citata natura no profit dei vari enti, pur avendo valorizzato la funzione sociale dello sport (insieme alla tutela della salute), appare ormai anacronistica, visto che il settore è esponenzialmente cresciuto, sia dal punto di vista economico che di quello relativo al numero degli sportivi praticanti. Riprendendo la norma del Ddl in esame, essa prevede che “lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro” debba avere i seguenti requisiti obbligatori a pena di nullità: dicitura di “società sportiva dilettantistica lucrativa”, da inserire nella denominazione o ragione sociale; per oggetto sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altri enti sportivi affiliati alla stessa federazione sportiva o disciplina associata o ente di promozione sportiva della stessa disciplina; presenza obbligatoria, presso le strutture sportive, di un “direttore tecnico” in possesso di titoli di studio tipici per il mondo sportivo (diploma ISEF, laurea magistrale in Scienze motorie, ecc.). Nel caso in cui le società rispettassero tali requisiti, esse potranno godere della riduzione alla metà dell’IRES, a condizione che abbiano anche ottenuto il riconoscimento da parte del CONI, che resta – comunque – l’unico organismo certificatore dello sport dilettantistico in Italia (ex art. 7 del DL 136/2004), fatto salvo il diverso limite che la Commissione europea potrà stabilire in base alla regola degli “aiuti di stato”, ex artt. 107 e 108 del Trattato sull’Unione europea. Peraltro, le costituende (o trasformande) nuove società di capitali sportive lucrative dovranno necessariamente avere ad oggetto non una qualsiasi disciplina sportiva, ma tassativamente una o più tra quelle contenute nell’elenco reso pubblico dal CONI con la deliberazione del Consiglio nazionale n. 1568 del 14 febbraio 2017. Soltanto queste potranno ottenere il citato riconoscimento ed essere iscritte nel Registro CONI, annualmente trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Il comma 5 prevede – poi – che alle società in questione non si applicheranno le norme di cui al DLgs. 81/2015; in sostanza, per le collaborazioni che queste porranno in essere non verranno applicate le norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato. Tale obiettivo è conseguito aggiungendo le citate nuove società alla fine del periodo della lettera d) dell’art. 2 del suddetto decreto legislativo.
Compensi non imponibili fino a 10.000 euro!!!
Vista di certo con favore è la norma di cui al comma 11, che amplia la franchigia di non imponibilità per i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, portandola a 10.000 euro, contro gli attuali 7.500 euro. Si tratta, ad esempio, delle indennità di trasferta, premi e compensi erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” da qualsiasi organismo che persegua le finalità in parola e sia riconosciuto dal CONI. Per cui, se la norma dovesse passare il vaglio, fino a 10.000 euro vi sarebbe la totale esenzione dall’imposizione diretta, mentre, per le somme eccedenti, si applicherebbe una ritenuta a titolo d’imposta fino a 28.158,28 euro e a titolo d’acconto sulle somme superiori a tale ultimo importo. Da ultimo, nulla dovrebbe cambiare da punto di vista previdenziale; pertanto, per il nuovo importo, dovrebbero valere le regole per cui non vi è obbligo di contribuzione, a condizione di non esercitare la collaborazione con professionalità e/o abitualità.