Sanzionabile la mancata indicazione della dichiarazione d’intento in fattura
Dott. Alessio Pistone | 01/10/2013
La sentenza 22178 depositata lo scorso 27 settembre, ha affermato che le omesse annotazioni in fattura nonché la mancata registrazione delle dichiarazioni d’intento costituiscono violazioni sanzionabili, in quanto non meramente formali.
Per i giudici, le violazioni indicate sono strumentali ad incidere sui controlli e, “a cascata”, sul versamento delle imposte.
Questa conclusione desta non poche perplessità, specie alla luce del contesto normativo in cui le dichiarazioni di intento sono inserite.
Per l’omesso/tardivo invio della dichiarazione d’intento, o invio con dati incompleti o inesatti, il cedente è sanzionato dall’art. 7 del DLgs. 471/97 con una pena che va dal 100% al 200% dell’imposta.
La fattispecie esaminata dalla sentenza non sembra però riguardare l’art. 7 richiamato, ma gli obblighi previsti dall’art. 1 del DL 746/83, che impone l’annotazione del numero di dichiarazione di intento ricevuta nella fattura, e la registrazione delle medesime nei registri IVA.
L’art. 2, comma 2, primo periodo del DL 746/83 sanziona l’inottemperanza alle menzionate prescrizioni tramite una pena pecuniaria da 516 euro a 2.582 euro.
Avendo riepilogato per sommi capi la disciplina sulle dichiarazioni di intento, è possibile formulare alcune considerazioni.
Come può incidere sul controllo e sul versamento dell’imposta la mancata indicazione in fattura e la contabilizzazione di una dichiarazione di intento che il cedente, in virtù di un altro obbligo, deve comunque inviare periodicamente all’Agenzia delle Entrate?
Si tratta di sanzionare un inadempimento relativo all’annotazione di dichiarazioni che sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Ove il cedente avesse altresì omesso l’invio delle dichiarazioni, allora si potrebbe ragionare sul carattere formale o meno della violazione, posto che vi potrebbe essere un effetto sui controlli, ma in caso contrario no.
Ancora, se le dichiarazioni di intento non fossero conservate del tutto, allora ci sarebbe un effetto potenziale sui controlli, ma la semplice omissione del numero di dichiarazione in fattura appare una violazione formale, come detto dalla C.T. Prov. Torino 6 aprile 2011 n. 49/15/11.
Bisogna accogliere un’interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di violazione formale, siccome in caso contrario l’art. 6, comma 5-bis del DLgs. 472/97 viene sostanzialmente svuotato di significato.
Una violazione è formale quando riguarda adempimenti che non incidono in concreto né sui controlli né sul versamento del tributo. Il vaglio sulla presenza di questi due requisiti deve essere visto in concreto, e non in astratto.