Sanzione certificazioni inviate in ritardo

| 01/03/2014

L’art. 2 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali prevede diverse novità in relazione alle certificazioni del sostituto d’imposta, disciplinate dall’art. 4 comma 6-ter del DPR 322/98.
Attualmente, ai sensi del comma 6-quater della norma richiamata, le certificazioni del sostituto d’imposta, si pensi ai modelli CUD o alle certificazioni riguardanti le ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo o, ancora, a quelle sui dividendi, devono essere consegnate al sostituito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui gli importi sono stati corrisposti.
In base al decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, oltre a ciò, il sostituto d’imposta dovrà trasmettere le certificazioni in via telematica all’amministrazione finanziaria entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione della somma o del valore.
Per come è formulata la norma, l’obbligo di trasmissione telematica delle certificazioni non riguarderà solo quelle utili per dare avvio alla dichiarazione dei redditi (modelli 730) precompilata (in merito alla quale, in sostanza, avranno un ruolo preponderante i modelli CUD), ma tutte le certificazioni che i sostituti d’imposta sono tenuti a rilasciare ai sostituti, quindi, ad esempio, pure quelle sulle ritenute subite dai professionisti.
Dal punto di vista punitivo, l’art. 2 prevede che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, e ciò in deroga all’art. 12 del DLgs. 472/97: ergo, per espressa disposizione normativa non opera mai la c.d. “sanzione unica” derivante dal cumulo giuridico.
Pertanto, se, ad esempio e ferma restando la non punibilità delle violazioni solo formali, il sostituto invia tardivamente 10 comunicazioni, la sanzione sarà di 1.000 euro.
Da come è strutturata la norma rimane impregiudicato il diritto di fruire della definizione al terzo della sanzione, così come la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.
La sanzione non viene irrogata quando la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata.
Si evidenzia che nella C.M. 25 gennaio 1999 n. 23 si era sostenuto che in caso di mancata o tardiva consegna della certificazione al sostituito, o di consegna con dati incompleti e/o non veritieri, opera la sanzione, di cui all’art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs. 471/97, sulle omesse comunicazioni.
A nostro avviso, l’interpretazione non è sostenibile, semplicemente per il fatto che la consegna della certificazione al sostituito non rientra nella fattispecie di omessa comunicazione imposta dalla legge tributaria.
Comunque, sul versante sanzionatorio ora la questione risulterà disciplinata dal legislatore, che, come illustrato, ha ritenuto di considerare solo l’omessa/tardiva/errata trasmissione telematica della certificazione.
Tutto ciò è destinato pure ad incidere sull’annoso problema relativo allo scomputo delle ritenute che non risultano certificate.
Come noto, dopo anni di cartelle di pagamento derivanti dal disconoscimento circa lo scomputo delle ritenute, notificate come conseguenza della mancata esibizione, ad opera del sostituito, della certificazione del sostituto d’imposta in sede di contraddittorio formatosi a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 68 del 2009, ha specificato che lo scomputo delle ritenute può avvenire se il sostituito è in grado di produrre la fattura e la documentazione bancaria dalle quali emerge che la somma è stata incassata al netto della ritenuta.
Ora, nei casi in cui, per una qualsivoglia ragione, il sostituito non possieda ad esempio la fattura, sarà difficile disconoscere lo scomputo della ritenuta solo in ragione del fatto che egli non è in grado di produrre la certificazione: infatti, si tratterà sempre di documenti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, per cui essa, in via autonoma, sarà in grado di appurare l’esistenza della certificazione.
Naturalmente, tutto muta nel momento in cui il sostituto non abbia trasmesso all’Agenzia delle Entrate le certificazioni, situazione in cui rimane aperto il problema della documentazione alternativa utile al sostituito per dimostrare di aver subito la ritenuta.