Sanzione raddoppiata per omessa o infedele dichiarazione del canone
Dott. Alessio Pistone | 20/05/2014
Per effetto dell’art. 3, comma 5 del DLgs. 23/2011, “se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Ne deriva che le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione dall’art. 1 comma 1 del DLgs. 471/97, dal 120% al 240% dell’imposta con un minimo di 258 euro, diventano dal 240% al 480% del tributo, con un minimo di 516 euro.
Invece, le sanzioni per l’infedele dichiarazione, ex art. 1 comma 2 del DLgs. 471/97, dal 100% al 200% del tributo, divengono dal 200% al 400% del tributo.
Ciò, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DLgs. 23/2011, non opera per le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni.
In sostanza, il legislatore, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia optato per il regime della “cedolare secca”, ha inasprito il regime sanzionatorio susseguente alle infedeltà dichiarative legate ai canoni di locazione.
Praticamente, se l’indicazione del canone è omessa, opera sempre la sanzione da dichiarazione omessa raddoppiata nonostante, dal punto di vista tecnico, si tratti di dichiarazione infedele.
Quanto esposto ha inevitabili riflessi sul ravvedimento operoso.
Facciamo l’esempio più semplice, ipotizzando che un contribuente persona fisica, nel modello UNICO 2013, abbia omesso di indicare il reddito prodotto da un’unità immobiliare abitativa locata a privati, supponendo che il resto della dichiarazione sia regolare.
Egli, per paura di essere scoperto a seguito di denuncia dell’inquilino, intende fruire del ravvedimento operoso, per cui deve regolarizzare sia la mancata registrazione (versando le sanzioni ridotte previste dall’art. 69 del TUR, ma questo è un altro discorso) sia l’infedele dichiarazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97, egli deve presentare una dichiarazione corretta, quindi dichiarare i canoni, versare la maggiore IRPEF, gli interessi legali e le sanzioni del 240% della maggiore imposta ridotte a un ottavo, il tutto entro i termini di presentazione del modello UNICO 2014.
In assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, questa sembra essere la soluzione corretta analizzando il combinato disposto degli artt. 13 del DLgs. 472/97 e 3 comma 5 del DLgs. 23/2011.
Quest’ultima norma non introduce una fattispecie ulteriore di omessa dichiarazione, ma stabilisce che l’omessa indicazione del canone di locazione è trattata, dal punto di vista sanzionatorio, come un’omessa dichiarazione.
Per detto motivo, la violazione rimane la dichiarazione infedele, ma l’entità della stessa, su cui operare la riduzione da ravvedimento,è quella da dichiarazione omessa raddoppiata.
Dal punto di vista dei termini, la violazione è quindi ravvedibile entro il termine stabilito per la dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso ai sensi della lettera b) con riduzione a un ottavo del minimo della sanzione, e non entro novanta giorni dal termine ultimo per l’invio della dichiarazione ai sensi della lettera c) con riduzione a un decimo del minimo della sanzione, posto che la lettera c) concerne solo le omesse dichiarazioni.