Sanzioni da omesso versamento non irrogabili a seguito di accertamento

| 03/12/2012

L’art. 13 del DLgs. 471/97 punisce chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti prescritti a saldo o in acconto oppure a seguito delle liquidazioni periodiche, con una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Detta sanzione, per il principio generale di legalità, può essere irrogata solo nel caso previsto dal Legislatore, che, come detto, è rinvenibile nell’omesso/tardivo versamento di imposte dichiarate.
Non è pertanto possibile che la sanzione sia contestata quando, “a cascata”, l’omesso versamento deriva da una dichiarazione infedele o da un’altra violazione fiscale.
Il principio, molto importante, è stato affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, sentenza dello scorso 10 agosto, n. 67, sezione XVIII.
Si trattava di una fattispecie in cui le sanzioni erano state irrogate a seguito di un accertamento sull’infedeltà della dichiarazione.
Per i giudici, in questa ipotesi, “null’altra sanzione aggiuntiva l’Ufficio può pretendere, poiché la violazione commessa e rilevata, è afferente all’infedele dichiarazione e non anche ad un omesso versamento diretto il cui presupposto è vincolato invece al tributo che non è stato pagato nei termini previsti per legge”.
In altri termini, se la dichiarazione è infedele, si irroga solo la sanzione di cui all’art. 1 del DLgs. 471/97, in quanto non siamo nell’ambito degli omessi versamenti.
Sarebbe a nostro avviso errato sostenere che la più grave sanzione da infedele dichiarazione assorbe l’omesso versamento, posto che si tratta di due violazioni distinte. Adottando la tesi dell’assorbimento, significherebbe affermare che, qualora l’ordinamento non avesse previsto l’infedele dichiarazione, sarebbe irrogabile la sanzione da omesso versamento.
Invece così non è, in ragione del fatto che, come detto, trattasi di due fattispecie sanzionatorie con presupposti di base differenti.
Questo principio non si applica solo nel caso esaminato, ma ogniqualvolta il mancato versamento abbia “a monte” un accertamento.
Allora, è scorretto ritenere, come da sempre ha fatto l’Amministrazione finanziaria (si veda la risalente circolare 192 del 1998, par. 2.3.1), che le irregolarità delle fatturazioni comportano anche l’omesso versamento nella liquidazione periodica, in quanto la violazione punibile è solo quella di cui all’art. 6, comma 1, del DLgs. 471/1997.
Per lo stesso motivo, è inaccettabile che certe Direzioni provinciali irroghino le sanzioni da omesso versamento quando il Legislatore non ha previsto nessuna sanzione conseguente all’accertamento: è il caso delle rettifiche sull’art. 20 del DPR 131/86, ove nessuna sanzione può essere applicata.
A diverse conclusioni non può giungersi richiamando il comma secondo dell’art. 13 del DLgs. 471/97, a detta del quale “fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.
È una norma che si applica in tutte le ipotesi in cui l’omesso versamento deriva dalla violazione di norme che, a titolo diverso dalla dichiarazione, impongono di versare il tributo entro una scadenza: si pensi ai vari casi che possono prospettarsi nella fiscalità locale, oppure alle imposte che devono essere versate entro sessanta giorni dagli avvisi di liquidazione/accertamento emessi in tema di imposte d’atto.