Scadenza del 10 settembre per i depositi fiscali di birra e vino
Dott. Alessio Pistone | 28/08/2018
L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con circolare n. 6/D del 26 luglio scorso, ha dato il via libera all’adempimento unico, da osservare il 10 settembre di ogni anno, per gli esercenti depositi fiscali di vino. Quindi diventa unica la scadenza entro la quale detti soggetti devono trasmettere, agli uffici delle Dogane, il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione, il bilancio di materia e quello energetico.
In tal modo l’Agenzia, rispondendo e condividendo le richieste avanzate da alcune associazioni di categoria, come ad esempio l’Unione italiana vini e la FEDERVINI, ha omogeneizzato i termini di adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina sia nazionale che comunitaria.
Si ricorda che, in tema di adempimenti posti a carico degli esercenti depositi fiscali di vino, la normativa nazionale in materia di fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, ha stabilito specifiche disposizioni per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, nonché per i c.d. “piccoli produttori di vino”, ossia i soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno (art. 37, comma 1 del DLgs. n. 504/1995).
In particolare l’art. 8, comma 1 del DM n. 153/2001 ha stabilito fra l’altro che il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti va presentato annualmente, anziché quindicinalmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell’anno cui si riferisce. Tuttavia, in sede di applicazione concreta della normativa, detto adempimento tributario scatta a decorrere dal 31 luglio, cioè dalla data di chiusura dell’anno alla quale la disciplina comunitaria del settore vitivinicolo agricolo ha “vincolato” la rilevazione delle giacenze dei prodotti.
Peraltro, come confermato dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei monopoli nel documento di prassi in commento, la normativa europea ha già fissato al 10 settembre il termine annuale per la presentazione della dichiarazione di giacenza dei prodotti (art. 23 del Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/274 della Commissione e art. 32 del Regolamento delegato (Ue) 2018/273 della Commissione, entrambi dell’11 dicembre 2017). Inoltre, nel caso di registri tenuti in forma telematica, la medesima disciplina europea ha stabilito un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni.
Secondo l’Agenzia, proprio il particolare trattamento impositivo riservato al vino ha giustificato la riduzione degli oneri, ritenendo valido agli effetti tributari l’utilizzo dei documenti in uso agli esercenti in osservanza delle norme in materia vitivinicola, sempreché contenenti le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza.
Rilevanza fiscale dei dati contabili presenti nelle dichiarazioni obbligatorie
Alla luce di questo principio generale, il Testo unico delle accise ha stabilito espressamente la rilevanza fiscale dei dati contabili presenti nelle dichiarazioni obbligatorie e nelle registrazioni, incluse le rilevazioni delle giacenze effettive annue, che gli esercenti dei depositi fiscali di vino devono predisporre e trasmettere in base alla citata normativa sulla contabilità del depositario autorizzato (art. 37, comma 1-bis del DLgs. n. 504/1995; art. 7, commi 2, lettera a), e 4, lettera a), del DM n. 153/2001). In conclusione l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, accogliendo le richieste sollevate da talune associazioni di categoria, ha confermato la scadenza unica annuale al 10 settembre per assolvere gli adempimenti.
Pertanto, entro lunedì 10 settembre 2018, gli esercenti depositi fiscali di vino dovranno presentare agli uffici delle Dogane i seguenti documenti previsti dal citato DM n. 153/2001:
– prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione (art. 8, comma 1);
– bilancio di materia, distintamente per sezione di impianto, con l’indicazione delle rese di lavorazione (art. 7, comma 4, lettera b);
– bilancio energetico, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell’impianto (art. 7, comma 4, lettera c).