Sentenza ammazza-sponsorizzazioni dalla C.T. di Firenze
Dott. Alessio Pistone | 10/10/2014
Se il messaggio pubblicitario è veicolato verso un pubblico inidoneo ad acquistare i prodotti commercializzati dall’impresa, le relative spese pubblicitarie, più specificamente di sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD), sono indeducibili per violazione del principio generale di inerenza dei componenti di reddito. E’ questa la conclusione a cui è giunta la C.T. Prov. di Firenze, con la recente sentenza n. 969/6/14.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, le spese di pubblicità di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo del TUIR sono soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta, al fine di ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi e, in certi contesti, anche temporali (ex pluris, Cass. 8679/2011, 21270/2008, 17602/2008, 9567/2007).
È stato altresì evidenziato che dette spese, essendo volte ad ottenere un concreto ritorno economico, richiedono generalmente l’esistenza di un nesso inferenziale tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dalla società (Cass. 3433/2012).
Infine, la Cassazione ha ribadito che le spese di pubblicità devono recare quel nesso logico tra l’attività dello sponsor e la promozione che le rende idonee ad incidere positivamente sui ricavi aziendali e non solo eventualmente sull’immagine complessiva dell’impresa, con onere probatorio a carico del contribuente (Cass. 6548/2012).
Dai recenti arresti giurisprudenziali di legittimità emerge, inoltre, che, nell’ipotesi in cui non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall’art. 108, comma 2, secondo periodo del TUIR (Cass. 3433/2012).
Le sponsorizzazioni, quindi, devono essere inquadrate fra le spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della normativa vigente, se il contribuente non dimostra l’esistenza di un nesso diretto fra l’attività sponsorizzata e l’aspettativa di un ritorno commerciale, così da poter far rientrare dette spese tra quelle di pubblicità integralmente deducibili nel periodo d’imposta (Cass. 14252/2014).
L’onere di dimostrare l’eventuale esistenza del predetto nesso inferenziale tra attività dello sponsor e quella del soggetto sponsorizzato (ovvero dell’attività sponsorizzata) è a carico del contribuente (cfr. Cass. 6548/2012), che deve anche provare l’esistenza di un contratto sinallagmatico tra le parti (R.M. 5 novembre 1974 n. 2/1016 e 17 giugno 1992 n. 9/204, circ. 34/2009, § 3.1).
Mette conto di evidenziare che la differenza tra spesa di pubblicità e di rappresentanza è stata affermata dalla Cassazione in vigenza della vecchia formulazione delle norme relative alle spese di rappresentanza. Le modifiche apportate dall’art. 1, comma 33, lett. p) della legge 244/2007 (decorrenti dal periodo d’imposta 2008) dovrebbero, tuttavia, indurre ad una diversa “lettura” delle spese di rappresentanza, tale da non poter più ricomprendere nel loro ambito le sponsorizzazioni di cui trattasi, atteso che la nuova discplina attuativa (DM 19 novembre 2008) prevede che tali spese di rappresentanza sono costituiste da erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, mentre le sponsorizzazioni si basano su contratti a prestazioni corrispettive.
A complicare ulteriormente il quadro sin qui delineato vi è l’art. 90, comma 8, della legge 289/2002, che ha introdotto una sorta di regime agevolato, per cui il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino a 200.000 euro annui, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.
Come evidenziato dalla prassi ministeriale (circ. 21/2003, § 8, e ris. 57/2010), la prefata disposizione introduce una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono comunque considerate di pubblicità e, quindi, deducibili secondo quanto previsto dal citato art. 108, comma 2, primo periodo del TUIR. Il Fisco, pertanto, accertata l’esistenza dei presupposti affinché le spese si qualifichino come sponsorizzazioni sportive a favore dei predetti enti, non può riqualificare tali operazioni, disconoscendone in tutto o in parte la deducibilità.
Tuttavia, come ricordato negli stessi documenti di prassi sopra citati, al fine di accedere a tale regime agevolato, occorre che siano rispettate due condizioni: i corrispettivi erogati devono essere destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante; inoltre, deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (ad esempio, esposizione di cartelli pubblicitari, la cui prova è a carico del contribuente).
La C.T. Prov. di Pisa ha recentemente stabilito che gli importi corrisposti ad una ASD, fino a 200.000 euro, costituiscono spese di pubblicità per presunzione assoluta di legge, non potendo le stesse essere recuperate a tassazione da parte del Fisco per mancanza di inerenza (cfr. sentenza 423/1/14).
Secondo i giudici provinciali, pertanto, quando il soggetto beneficiario delle sponsorizzazioni è una ASD, automaticamente le spese devono essere considerate di pubblicità, con conseguente deduzione integrale, a prescindere dall’esistenza del nesso inferenziale o del legame più volte richiamato.
Di diverso avviso, invece, si sono dimostrati i giudici fiorentini, con la pronuncia in commento. Considerato che nel caso di specie lo sponsor era un’impresa operante nel commercio di rottami ed avente soltanto pochi grandi clienti di rilevanza nazionale, il collegio di prime cure ha osservato che detta clientela non avrebbe potuto essere incrementata attraverso sponsorizzazioni relative ad eventi sportivi solo locali e che richiamano un pubblico di qualche centinaio di persone.
Le spese di pubblicità – hanno continuato i giudici di merito – devono essere indirizzate ad un pubblico che potenzialmente può acquistare il prodotto, circostanza che invece nel caso di specie non era sussistente. Pertanto, le predette spese sono state ritenute indeducibili per difetto di inerenza ex art. 109, comma 5 del TUIR. Non resta, allora, che attendere una pronuncia risolutiva della Cassazione sullo specifico caso delle sponsorizzazioni alle ASD.