Sentenza della Corte di Giustizia Europea sull'esenzione IVA delle associazioni
Dott. Alessio Pistone | 26/02/2016
Con la sentenza (in lingua francese) depositata ieri, relativa alla causa C-22/15, Commissione vs. Paesi Bassi, la Corte di Giustizia si é espressa sulla vis espansiva delle esenzioni IVA nel comparto delle attività sportive. La direttiva 2006/112/CE obbliga gli Stati membri a concedere l’esenzione IVA relativamente a talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Le disposizioni dei Paesi Bassi in materia di IVA prevedono l’esenzione dall’imposta per i servizi prestati da associazioni sportive ai loro soci, ad eccezione di quelli prestati da organizzazioni nautiche che per le loro prestazioni si avvalgono di una o più persone alle dipendenze dell’organizzazione, con particolare riferimento alla messa a disposizione di posti ormeggio e deposito di imbarcazioni.
La norma olandese é censurata dalla Commissione europea, sotto due profili.
Da un lato, la Commissione non concorda sul fatto che l’esenzione IVA non sia confinata alle prestazioni delle associazioni senza fini di lucro nei confronti dei soli soci che esercitano sport, estendendosi anche ai soci dell’associazione che fanno un uso soltanto ricreativo delle imbarcazioni o, addirittura, ai soci che si avvalgono della prestazione di noleggio del posto barca soltanto in loco, senza che l’imbarcazione lasci l’ormeggio. Al riguardo i giudici della Corte, dopo aver ricordato che le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA é riscossa su tutte le forniture effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo, puntualizzano che siffatta interpretazione restrittiva non comporta che i termini utilizzati per definire le esenzioni (ai sensi dell’art. 132 della direttiva 2006/112/CE) debbano essere distorti in un modo da privarli dei loro effetti (nello stesso senso, Corte di Giustizia Ue 21 febbraio 2013, causa C-18/12). In sostanza, la Corte stabilisce che, nella misura in cui le prestazioni in esame non risultano strettamente connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica, la normativa nazionale é in contrasto con il disposto dell’art. 132, par. 1, lettera m) della direttiva 2006/112/CE. Né vale l’argomento contrario proposto dal Governo dei Paesi Bassi secondo cui l’esenzione sarebbe giustificata dalla oggettiva impossibilità di distinguere tra utilizzo sportivo e uso ricreativo dei servizi in questione, soprattutto quando le imbarcazioni interessate da questi servizi possono essere utilizzate tanto per attività sportive quanto per attività “non sportive”.
La seconda censura della Commissione alla normativa dei Paesi Bassi riguarda il fatto che, per poter usufruire dell’esenzione IVA, le associazioni in parola non possono assumere personale. In tal modo, il Regno dei Paesi Bassi aggiunge una condizione ulteriore a quelle previste dalla direttiva 2006/112/CE in materia di esenzioni. Al riguardo, é bene ricordare che la Commissione respinge l’argomento del Regno dei Paesi Bassi secondo cui detta condizione sarebbe giustificata ai sensi dell’art. 133, par. 1, lettera d) della direttiva 2006/112/CE, nella misura in cui avrebbe il fine di evitare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA. Secondo la Commissione, infatti, il Regno dei Paesi Bassi non ha dimostrato l’esistenza di una distorsione della concorrenza tra associazioni sportive senza scopo di lucro che impiegano lavoratori e imprese commerciali né, tanto meno, ha accertato che tale condizione possa configurarsi come probabile.