Sentenza di nullità cartelle Equitalia

| 24/07/2015

La Cassazione l’ha detto chiaramente: è valida la cartella Equitalia che viene notificata al contribuente, direttamente dall’Agente della riscossione, utilizzando una semplice raccomandata con avviso di ricevimento. Oggi però c’è una novità: se la raccomandata col temuto logo azzurro ti arriva da un’agenzia privata di recapito – cioè chiunque si occupi di recapiti postali senza essere Poste Italiane – quella consegna non ha nessun valore e la cartella può essere impugnata per farne valere la nullità. A dare questa bella notizia non sono le Poste Italiane, che si staranno senz’altro fregando le mani soddisfatte per la riconosciuta esclusiva, bensì la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la recente sentenza n. 199/03/2015, che ha dato ragione alle lamentele del contribuente. Con il termine notifica si usa indicare una formalità ben precisa, il mezzo e i modi con cui, secondo la legge, un determinato atto deve essere portato a conoscenza del destinatario. La normativa di riferimento consente ad Equitalia, secondo l’interpretazione della Cassazione, di notificare al contribuente le temute cartelle con una semplice raccomandata con avviso di ricevimento. Difficile cogliere in castagna l’Agente della riscossione su una procedura così semplice. O forse no.
Grazie alla sentenza n. 199/03/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia un nuovo motivo di impugnazione si è aggiunto a quelli già noti: Equitalia, nella spedizione delle cartelle, deve necessariamente servirsi solo e soltanto di Poste Italiane. Se la cartella in questione viene spedita al contribuente destinatario utilizzando uno qualunque degli agenti postali privati che oggi esistono, la notifica è inesistente e chi la riceve può impugnare la relativa cartella per questo motivo. Secondo i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia il legislatore, quando ha prescritto che la cartella possa essere consegnata attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento, aveva in mente una sola cosa: “il servizio postale universale” fornito dall’Ente Poste che opera sul piano nazionale. E con questa bella pompata all’ego di Poste Italiane, assurte al titolo di universale, la Commissione ha messo in mano ai contribuenti un’arma in più per difendersi da tutte quelle cartelle che non risultassero passate per le mani degli esperti postini dal giubbino giallo.
A nulla sono servite le argomentazioni di Equitalia, che da brava secchiona si era anche premurata di scegliere con attenzione l’agenzia privata a cui affidare le proprie cartelle per la consegna, attraverso una valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa fatta a norma di legge, con tanto di pubblicità della selezione. La Commissione non ha accolto questa spiegazione e nemmeno la tesi di Equitalia, secondo cui il vizio della notifica era già stato sanato dalla comparsa del contribuente in giudizio, il quale dimostrava così di essere venuto correttamente a conoscenza della cartella.
Quindi secondo quanto sentenziato dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, che non hanno avuto dubbi: il mancato rispetto di questa specifica formalità della notifica la rende inesistente e rappresenta un vizio talmente grave da avere come conseguenza la nullità delle cartelle Equitalia recapitate senza il ricorso al servizio postale prescelto. Una conseguenza definitiva, che non può trovare riparazione né nella condotta del contribuente, né tanto meno in un provvedimento del giudice.
Insomma, il messaggio della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ad Equitalia è stato chiaro: la cartella, per essere correttamente notificata,deve viaggiare agile con una raccomandata a/r lavorata e consegnata da Poste Italiane. Tutti gli altri mezzi – agenzie private, piccioni viaggiatori, foglio di carta avvolto intorno ad un sasso e lanciato attraverso le finestre dei contribuenti lasciate imprudentemente chiuse – non sono validi e consentono al disgraziato destinatario di impugnare con successo la cartella davanti all’Autorità Giudiziaria competente.
Da oggi, quindi, i cittadini sanno che, all’arrivo di una cartella di Equitalia, superato il primo momento di shock, c’è una sola cosa da fare: correre a controllare se l’allegro logo giallo delle poste nazionali o il relativo timbro spicca in qualche angolo della busta. Se così non è, la corsa all’impugnazione, secondo tempi e modi che puoi sempre trovare indicati nelle ultime pagine della cartella, è ufficialmente aperta.