Situazione patrimoniale non sempre basata sulla continuità aziendale
Dott. Alessio Pistone | 08/10/2013
In presenza di perdite di gestione tali da ridurre il capitale sociale e far scattare la disciplina di tutela di cui agli artt. 2446-2447 c.c. per le spa (2482-bis e -ter per le srl), gli amministratori devono predisporre una situazione patrimoniale adottando gli ordinari criteri di redazione del bilancio. L’OIC 30 prevede infatti che tale documento debba “essere redatto nel rispetto delle norme civilistiche che sovraintendono alla presentazione e alla valutazione dei bilanci d’esercizio”.
L’applicazione dei criteri ordinari comporta l’impossibilità di abbandonare il criterio generale del costo storico in presenza di plusvalori latenti sugli immobili; non è pertanto possibile effettuare rivalutazioni dei beni strumentali e considerare la perdita del capitale un caso eccezionale di cui al quarto comma dell’art. 2423 c.c.
L’OIC 30 mette anche in evidenza che la presenza di ingenti perdite può essere accompagnata da una situazione di squilibrio finanziario e che, pertanto, l’organo amministrativo deve disporre di dati previsionali ed analizzare le cause che hanno generato lo stato di crisi per valutare la possibilità di applicare il principio di continuità aziendale per la redazione della suddetta situazione patrimoniale.
Si tratta del cosiddetto principio del “going concern” introdotto dal DLgs. n. 127/1991, nell’art. 2423-bis c.c., secondo il quale la valutazione delle voci deve avvenire nella prospettiva della continuazione dell’attività. Il principio di continuità condiziona tutte le valutazioni del bilancio di esercizio, in quanto, in mancanza di tale presupposto, è necessario predisporre il documento informativo applicando criteri differenti rispetto a quelli che si adopererebbero per un’impresa in funzionamento.
Un aspetto delicato è rappresentato dall’individuazione del periodo temporale minimo che l’amministratore deve considerare al fine di poter ritenere che la situazione patrimoniale possa essere redatta nella prospettiva della continuazione dell’attività (non vi sono infatti indicazioni in dottrina e giurisprudenza). Con riferimento al bilancio, infatti, lo IAS 1 indica che, al fine di valutare se è applicabile il presupposto dell’impresa in funzionamento, è necessario tenere in considerazione tutte le informazioni disponibili relativamente al prevedibile futuro, che dovrebbe essere almeno relativo, ma non limitarsi, ai dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio (nei principi contabili nazionali, invece, non è specificato un riferimento temporale).
Ci si può quindi domandare se tale prescrizione debba essere applicata anche alle situazioni patrimoniali in esame. Se, da un lato, lo IAS 1 specifica che i dodici mesi costituiscono un arco temporale minimo, allo stesso tempo è anche necessario considerare che la situazione patrimoniale è redatta nel corso dell’esercizio; pertanto, il bilancio dell’intero esercizio sarà redatto a distanza di un numero di mesi inferiore a dodici. In considerazione di ciò, si può ritenere che il periodo temporale minimo possa consistere nell’arco temporale compreso tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e la data di chiusura dell’esercizio.
Con la redazione del bilancio relativo al medesimo esercizio in cui è stata redatta la situazione patrimoniale infrannuale, infatti, gli amministratori saranno nuovamente chiamati a verificare l’utilizzabilità del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio.
In sostanza, non dovrebbe accadere che l’impresa fallisca prima della chiusura di un esercizio durante il quale è stata redatta una situazione patrimoniale di cui agli artt. 2446-2447 (costituisce eccezione il caso in cui il fallimento non derivi dall’aggravamento della crisi in atto ma da nuovi eventi). Se si accoglie tale tesi, l’amministratore, per poter redigere la situazione patrimoniale sulla base del presupposto della continuità aziendale, deve poter affermare che la società dispone di risorse finanziarie sufficienti a far fronte almeno agli esborsi finanziari non rinviabili e programmati fino al termine dell’esercizio.