Se la società si estingue nel processo succedono i soci

| 17/07/2013

Con la sentenza 198/2013 di oggi della Corte Costituzionale, i giudici hanno dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 del codice civile e 328 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che, in caso di cancellazione della società dal Registro imprese in pendenza di un contenzioso, “il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato”.
Ciò prende le mosse dal fatto che la tenuta costituzionale del sistema può essere garantita in via interpretativa, come effettuato dalle Sezioni Unite con le sentenze dello scorso 12 marzo, sede in cui i giudici hanno sancito che se l’estinzione dell’ente avviene a processo instaurato, il processo prosegue da o nei confronti dei soci, nei limiti in cui questi hanno ricevuto somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Sarebbe troppo pregiudizievole affermare che, se l’ente viene cancellato dal Registro delle imprese il processo debba dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere.
Inoltre, precisa la Corte Costituzionale, accettare quanto suggerito dal giudice a quo significherebbe ripristinare il sistema antecedente alle modifiche del 2003, quindi ritenere che, in tale specifico caso, l’ente rimanga in vita sino alla definizione del rapporto sottoposto a vaglio giudiziale.
Perciò, vale quanto esposto in diversi interventi pubblicati su Eutekne.info: se la società impugna l’atto, e poi, ad esempio in primo grado, vi è la cancellazione dal Registro imprese, il processo può proseguire da/nei confronti dei soci, solo se ci sono state distribuzioni sulla base del bilancio finale di liquidazione.
Nonostante le varie perplessità che possono manifestarsi sul versante tributario, ove, meglio non stancarsi mai di farlo presente, il tutto origina dall’impugnazione di un atto il cui oggetto non può essere modificato a processo instaurato, il principio, come detto dalla Cassazione 7676/2012, dovrebbe trovare applicazione anche nel “nostro” contenzioso.
Giova evidenziare che quanto esposto vale in particolar modo per le società di capitali, ipotesi in cui i soci, stante la separazione patrimoniale, non sono responsabili per le obbligazioni sociali, se non in casi eccezionali. Per le società di persone, nonostante la cancellazione dal Registro imprese comporti sempre l’estinzione irreversibile dell’ente, il problema assume “toni minori”, visto che i soci sono responsabili.
Oltre a ciò, la successione nel processo, sebbene desti come detto perplessità, può verificarsi per i soci, ma non per i liquidatori.
Essi rispondono ai sensi dell’art. 2495 del codice civile se il mancato pagamento delle imposte è dovuto a loro colpa, oppure se sussistono i requisiti posti dall’art. 36 del DPR 602/73, limitatamente ai debiti IRES.
Dette forme di responsabilità devono essere accertate con apposito atto, per cui sembra potersi escludere ogni sorta di successione nel processo.