Spesometro 2013: novità ed esclusioni
Dott. Alessio Pistone | 02/08/2013
Con il provvedimento direttoriale di oggi (prot. 94908/2013), l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 (cd. “spesometro”), che dovrà essere presentato per l’anno 2012 entro il prossimo 12 novembre per i contribuenti mensili, ed entro il 21 novembre per gli altri, recependo di fatto le semplificazioni preannunciate dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 3 luglio scorso. Dal punto di vista soggettivo, il punto 1 del predetto provvedimento, stabilisce che la comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, nonché i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/72, che effettuano operazioni in contanti con i turisti extraUe, di importo superiore a 1.000 euro, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del DL n. 16/2012. Una delle novità di maggior rilievo è consiste nell’aver incorporato nel modello di comunicazione per lo spesometro una serie di ulteriori adempimenti comunicativi, che possono (o devono) venir meno se le relative operazioni sono già incluse nel predetto modello di comunicazione, che è stato a tal fine modificato anche nelle informazioni ivi contenute, così da poter accogliere operazioni tra di loro differenti. Più precisamente, già a decorrere dal 2012, per gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing, locazione e/o noleggio di alcuni beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili), possono utilizzare il nuovo modello approvato con il provvedimento in esame, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011.
Vi sono poi ulteriori “assorbimenti”, questa volta obbligatori, in relazione ad altre operazioni che sono già incluse in una comunicazione “ad hoc”, che devono quindi confluire nello spesometro, semplificando in tal modo l’operato del soggetto interessato, che dovrà fare riferimento ad un solo modello comunicativo, sia pure, come vedremo a breve, tenendo conto di differenti termini di presentazione. Più nel dettaglio, si prevede che:
– gli acquisti presso operatori sammarinesi, con applicazione del reverse charge, che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 16, lett. c), del DM 24 dicembre 2012, devono confluire, a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, nel nuovo modello di spesometro (quadro SE del modello), che deve essere presentato per comunicare appositamente tali operazioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA (di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72);
– le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori “black list” (di cui al DM 4 maggio 1999 ed al DM 21 novembre 2011), devono essere inserite nel modello di comunicazione per lo spesometro (quadro BL), a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013.
Tuttavia, anche in questa ipotesi, il termine di presentazione è quello “vecchio”, e quindi la comunicazione deve essere presentata con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, e con cadenza mensile per tutti gli altri soggetti. Correlativamente, i provvedimenti direttoriali del 28 maggio 2010, e del 5 luglio 2010, rispettivamente contenenti il modello e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle operazioni “black list”, sono abrogati.
Pur condividendo la logica di fondo che sta alla base del provvedimento in commento, che è quella di accorpare in un’unica comunicazione tutta una serie di informazioni fino ad oggi sparse in numerosi adempimenti, non si può sottacere il fatto che aver previsto differenti termini di comunicazione comporterà comunque un notevole impegno per le imprese ed i professionisti. Gli operatori che pongono in essere le operazioni per le quali vi erano differenti modelli di comunicazione, potranno ora presentare un solo modello ma diverse volte nel corso dell’anno, il che francamente non pare una vera semplificazione.
Facendo quindi una panoramica sulle esclusioni si rilevano:
– le importazioni (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato);
– le esportazioni, di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente). Resta fermo l’obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all’esportatore abituale, non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, lett. c) del DPR 633/72, nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione ad hoc;
– le operazioni intracomunitarie (in quanto già monitorate tramite l’inclusione nei modello INTRA). È bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell’ambito delle triangolazioni comunitarie (in qualità di primo cedente), di cui all’art. 58 del DL n. 331/93 (circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2011, in quanto operazioni non incluse negli INTRA);
– le operazioni che già costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (utenze, telefonia, ecc.), di cui all’art. 7 del DPR n. 605/73;
– le operazioni di importo almeno pari a euro 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta ai fini IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore della carta di credito).
In merito alle descritte fattispecie di esclusione, si rendono opportune alcune osservazioni:
1) Nel nuovo spesometro non sussiste più l’esclusione delle operazioni effettuate con controparti “black list”, in quanto le stesse confluiscono obbligatoriamente, dal prossimo 1° ottobre 2013, nel nuovo modello approvato con il provvedimento del 2 agosto, che accoglie anche le operazioni in questione, e nel contempo “abroga” la comunicazione “black list”. In altre parole, l’operazione costituisce un “maquillage”, poiché le citate operazioni “black list” sono state semplicemente spostate da una comunicazione all’altra, ragion per cui resta ferma l’esclusione dall’obbligo di comunicazione, anche nel “nuovo” spesometro, delle operazioni di importo non superiore a 500 euro, stabilita dall’art. 2, comma 8, del DL n. 16/2012.
2) Per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, si è detto che l’esclusione trova il suo fondamento nel contemporaneo obbligo di inclusione delle operazioni in parola negli elenchi INTRASTAT. L’art. 50-bis del DL n. 69/2013 (cd. decreto “Fare”) prevede l’eliminazione dell’obbligo di inclusione negli elenchi INTRA, a partire dal 1° gennaio 2015, delle prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, ricevute da committenti nazionali ed eseguite da prestatori soggetti IVA in altro Stato Ue. Conseguentemente, a partire dalla predetta data, tali operazioni dovrebbero essere incluse nel “nuovo” spesometro, altrimenti le stesse non verrebbero intercettate dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, in tale maniera si vanifica l’intento dell’art. 50-bis del DL n. 69/2013 che, come si legge nella rubrica dell’articolo stesso, è la semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA.