Spesometro per associazioni no profit

| 10/04/2014

Per i soggetti con detrazione forfetizzata di cui alla L. n. 398/1991, rientrano nell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) non solo le operazioni attive commerciali, ma anche quelle passive, ancorché non soggette a registrazione. Riguardo agli acquisti promiscui degli enti non commerciali, vanno comunicati, di regola, i soli importi relativi all’attività commerciale; tuttavia, in caso di difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciali da quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura.
Si tratta di due ulteriori chiarimenti in materia di spesometro, pubblicati nella giornata di ieri sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sotto forma di risposte alle domande più frequenti (FAQ).
Riguardo al regime forfetario di cui alla L. n. 398/1991, le associazioni che hanno esercitato la relativa opzione determinano l’IVA in base alla disciplina prevista dall’art. 74, comma 6 del DPR n. 633/1972, vale a dire con detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti riconosciuta nella misura forfetaria del 50% di quella dovuta sulle operazioni imponibili.
Trattandosi di enti non commerciali, la comunicazione è prevista limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/1972.
In linea di principio, pertanto, sarebbe logico ritenere che l’obbligo comunicativo coinvolga anche le associazioni in regime forfetario, salvo per le operazioni riferibili all’attività istituzionale.
Il primo quesito al quale ha dato risposta l’Agenzia è diretto a sapere se questa conclusione sia effettivamente corretta, tenuto conto che le fatture passive non sono soggette a registrazione siccome la detrazione è riconosciuta in via forfetaria.
Sul punto, viene precisato che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di favore previsto dalla L. n. 398/1991, anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l’obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura.
Per l’individuazione del periodo di riferimento ai fini della suddetta comunicazione, vengono richiamati i punti 6.3 e 7.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013, rispettivamente riguardanti la comunicazione analitica e quella in forma aggregata. In sintesi, per la comunicazione analitica, assume rilevanza il momento di effettuazione dell’operazione, in assenza di registrazione, mentre per la comunicazione aggregata rileva la data di ricezione della fattura.
È il caso, però, di osservare che le istruzioni per la compilazione del modello polivalente indicano una cosa diversa, cioè che – tanto per le operazioni passive indicate nel quadro FR (comunicazione analitica), quanto per quelle indicate nel quadro FA (comunicazione aggregata) – conta la data di registrazione.
Infine, con il secondo quesito, riferito – più in generale – a tutti gli enti non commerciali, è stato chiesto quali informazioni devono essere comunicate relativamente alle fatture passive che documentano gli acquisti promiscui, ossia quelli attinenti sia all’attività commerciale che a quella istituzionale dell’ente.
Come anticipato, gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati allo spesometro limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA (operazioni commerciali).
Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l’Agenzia conferma che l’obbligo comunicativo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Qualora, però, per l’ente sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura.
In proposito, viene evidenziato che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciali potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di costi promiscui, non vanno comunicate in base al punto 4.1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013; si tratta, infatti, di operazioni già oggetto di autonoma comunicazione all’Anagrafe tributaria.