Splafonamento

| 28/08/2012

Nel caso in cui l’esportatore abituale, trasmettendo la dichiarazione d’intenti al cedente, effettui acquisti senza applicazione dell’IVA in difetto dei requisiti di legge (si pensi, ad esempio, al mancato superamento del limite del 10% che comporta l’impossibilità di acquisire lo status di esportatore abituale), oppure benefici di tale regime oltre il limite consentito (cosiddetto “splafonamento”), la responsabilità, sia per le imposte che per le sanzioni, è solo a suo carico, come prevede espressamente l’art. 7 comma 3 del DLgs. 471/97 (in effetti, anche il cedente è ritenuto responsabile quando abbia consapevolezza circa la falsità della dichiarazione d’intento, ma su tale aspetto si veda “Fornitore dell’esportatore con responsabilità «limitata»” del 25 agosto 2012).
Il superamento del plafond o la falsità nella dichiarazione d’intenti sono puniti dal comma 4 dell’art. 7 del DLgs. 471/97, con una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
Tanto premesso, è applicabile il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione al 12,5%, a condizione, ovviamente, che l’attività di verifica non sia ancora iniziata e che sia rispettato il limite annuale indicato dall’art. 13 del DLgs. 472/97.
L’Amministrazione finanziaria, con vari documenti di prassi (Nota Dir. A.P. 10 marzo 1999 n. 39186; circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002 n. 50 § 24.2; circ. Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008 n. 12 § 3.7; circ. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2010 n. 12 § 10.4), ha specificato che il contribuente può, prima dell’accertamento, regolarizzare la situazione sostanzialmente in due modi.
È possibile chiedere al cedente l’emissione di una nota di variazione: in tal caso, il cessionario rimane comunque obbligato ad eseguire il versamento degli interessi nonché delle sanzioni, ridotte ad un ottavo se ci si avvale del ravvedimento operoso.
La seconda opzione, invece, ha il pregio di non coinvolgere il cedente e consiste nell’emanazione, ad opera del cessionario, di un’autofattura in duplice esemplare, con indicazione dei vari fornitori, del numero di fatture ricevute, della misura in cui il plafond è stato superato e dell’imposta che avrebbe dovuto essere addebitata.
A seguito di ciò, il cessionario deve:
– registrare l’autofattura nel registro acquisti per poter esercitare il diritto di detrazione nella liquidazione periodica;
– inviare copia dell’autofattura all’Agenzia delle Entrate;
– versare gli interessi legali e le sanzioni ridotte, se ci si avvale del ravvedimento operoso.
Per evitare che si verifichi una doppia detrazione è necessario, nella dichiarazione annuale, indicare una posta di debito (l’imposta regolarizzata, in questo modo, confluirà nell’ammontare dell’imposta in detrazione della dichiarazione annuale e nell’ammontare dei versamenti effettuati).
La Cassazione, con la sentenza 12 giugno 2002 n. 8362, hasancito che il contribuente può regolarizzare la situazione in un’altra maniera, scongiurando addirittura l’ipotesi di dover pagare le sanzioni amministrative.
È stata ritenuta legittima, infatti, la revoca/ritrattazione, ad opera del cessionario e comunicata sia al cedente che all’Amministrazione finanziaria, della dichiarazione d’intento, con l’indicazione del fatto che l’acquisto non sarebbe potuto avvenire senza IVA. Contestualmente, occorre domandare al cedente l’emissione di una nota di variazione.
A questo punto, viene meno il regime di non imponibilità e il cedente sarebbe di fatto obbligato ad eseguire la nota di variazione, sicché l’inosservanza di ciò causerebbe l’accertamento nei suoi confronti e non del cessionario.
Tale procedura, però, si scontrerebbe con l’art. 7 comma 3 del DLgs. 471/97, che individua nel solo cessionario il soggetto responsabile tanto per le sanzioni quanto per l’imposta.