Sponsorizzazioni indeducibili senza contratto e pagamenti tracciati

| 10/10/2013

Con la sentenza 113/26/13 di oggi, la C.T. Reg. di Torino ha stabilito che non sono deducibili dal reddito d’impresa le spese di sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica pagate in contanti, in assenza di contratto e nella cui fattura è riportata la generica descrizione “pubblicità”.
Il caso esaminato dai giudici piemontesi è quello tipico di una società che sponsorizza una piccola squadra di calcio, costituita sotto forma di associazione sportiva dilettantistica. La peculiarità della specifica situazione sta nel fatto che non era stato predisposto alcun contratto scritto, sebbene l’importo delle operazioni in oggetto non fosse esiguo, giacché ammontava a 60.000 euro. Inoltre, da quanto accertato in fatto e non contestato dalla società, risultava che detto pagamento all’associazione fosse stato effettuato integralmente in contanti. Infine, nella fattura era soltanto indicato genericamente il termine “pubblicità”.
Il collegio giudicante, accogliendo la tesi del Fisco, ha stabilito, innanzitutto, che la fattura, per la sua genericità, era carente dei requisiti previsti dall’art. 21, comma 2, lett. g) del DPR 633/1972, ovvero natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione. La sintetica descrizione “pubblicità”, poi, non consentiva di comprendere quali fossero state effettivamente le operazioni oggetto di fatturazione. Un contratto scritto, secondo i giudici di merito, avrebbe consentito di superare la genericità della fattura e di verificare la congruità del costo, anch’essa contestata dal Fisco, ma neppure tale documento era stato predisposto.
Conseguentemente, è stata confermata la decisione di primo grado, con cui era stata ritenuta corretta la ripresa a tassazione delle dette spese di sponsorizzazione, data, sostanzialmente, l’impossibilità di desumere e verificare le prestazioni oggetto di fatturazione.
Vi è da osservare, tuttavia, che, con riferimento alla violazione dell’art. 21 del DPR 633/1972, essa, in realtà, andrebbe contestata al soggetto che ha emesso la fattura, poiché il destinatario della stessa non può avere in alcun modo una qualche responsabilità per la compilazione di un documento emesso da altro soggetto.
Tale irregolarità, però, impatta sul destinatario della fattura sotto il profilo della “giustificazione del costo”, atteso che una fattura fiscalmente regolare e ben dettagliata certamente costituisce un ottimo supporto probatorio opponibile al Fisco, mentre un documento generico e, ancor più, come nel caso di specie, sprovvisto di allegazioni complementari, non consente all’Amministrazione finanziaria di espletare i controlli necessari per verificare la sussistenza dei requisiti per la deduzione del relativo costo e, quindi, si espone facilmente a contestazioni fiscali (si ricorda che l’onere probatorio in merito ai costi ricade sul contribuente).
In relazione alla causa esaminata con la pronuncia in commento, la questione si risolve, di fatto, nella contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’assenza dei requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti dal TUIR e, in particolare, dal suo art. 109, per la deduzione dei componenti negativi di reddito, tra cui rientrano anche le spese di pubblicità di cui all’art. 108, comma 2, primo periodo.
Con pagamento in contanti, dubbi sull’effettività delle operazioni fatturate
Nel caso di specie, essendo soltanto indicato in fattura il termine “pubblicità” e non esistendo un contratto di supporto, era addirittura impossibile determinare e verificare il periodo di competenza della spesa. Per quanto riguarda, poi, l’inerenza e l’effettività, senza documenti aggiuntivi, non era certamente possibile desumere le prestazioni svolte dall’associazione sportiva dilettantistica e, quindi, verificare l’esistenza di tali presupposti.
Infine, in questo quadro già poco lineare, il fatto che un importo così elevato fosse stato pagato in contanti non poteva che alimentare i dubbi circa l’effettività delle operazioni fatturate (il pagamento in contanti “appare alquanto inusuale, per non dire non credibile”, usando le parole del collegio giudicante).