Sponsorizzazioni: Spesa deducibile se strate
Dott. Alessio Pistone | 25/02/2016
La mancata dimostrazione di un “proporzionato” ritorno economico non necessariamente può compromettere la deducibilità di una spesa pubblicitaria da parte dell’impresa sostenitrice. Infatti, l’impegno finanziario sostenuto a titolo di sponsorizzazione, così come ogni altro costo connesso con l’attività svolta, rappresentata un rischio per l’imprenditore, il quale, pur operando nel tentativo di aumentare i propri ricavi e acquisire nuova clientela, non può sicuramente avere la certezza di raggiungere gli obiettivi sperati.
Quanto sopra, già sostenuto dalla C.T. Prov. Mantova n. 191/1/13, è stato recentemente confermato in appello dalla Regionale di Milano. I giudici lombardi, con la sentenza n. 3421/67/15, seguendo il filo logico dei giudici di prime cure, hanno respinto l’appello del Fisco sul presupposto che il principio di inerenza sussiste anche nel caso in cui una spesa venga sostenuta nell’“intento di fornire all’impresa un’utilità in modo indiretto”.
Nella fattispecie in oggetto l’Ufficio si era limitato a contestare, genericamente, l’antieconomicità delle sponsorizzazioni effettuate da un’impresa operante nel settore edile e impiantistica a favore di un’associazione sportiva dilettantistica locale, soprattutto per la “notevole sproporzione” tra l’onere sostenuto e il relativo ritorno commerciale (visibilità limitata a livello locale).
In altri termini, l’Ufficio riteneva mancante il presupposto dell’economicità del costo sostenuto sostanzialmente per l’assenza del requisito di inerenza: il mancato incremento dei ricavi (che sarebbe dovuto derivare dai messaggi pubblicitari) relativo ad una campagna pubblicitaria rivolta, peraltro, ad un “pubblico esiguo” (locale) avrebbe rappresentato la prova della non inerenza dei costi e di conseguenza della loro indeducibilità.
Si difendeva il contribuente contestando il difetto di motivazione degli atti accertativi ricevuti soprattutto alla luce della presunzione di cui all’art. 90 comma 8 della L. 289/2002 e la carenza di prove, non fornite dal Fisco, circa la “presunta” antieconomicità tanto cara all’Ufficio.
Sul tema delle sponsorizzazioni, infatti, la citata norma ha sancito una sostanziale “presunzione assoluta” a favore del mondo sportivo, prevedendo che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, nonché ad associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva “costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”.
Tale previsione, come ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria nella circolare n. 21/2003, è subordinata alla sussistenza di una duplice condizione, che il contribuente aveva provveduto a dimostrare in giudizio.
Infatti, i corrispettivi erogati erano stati corrisposti al sodalizio per la promozione dell’immagine (marchio) dello sponsor ed erano state documentate, a fronte del pagamento, specifiche attività promozionali.
La C.T. Reg., quindi, nel considerare “infondate” le contestazioni mosse dall’Ufficio, ha affermato come non sia essenziale, per dedurre una spesa promozionale, un “sicuro aumento dei ricavi” a fronte del messaggio pubblicitario e delle spese di sponsorizzazione sostenute, tanto più in presenza di una situazione economica non particolarmente florida, essendo sufficiente poter identificare un’utilità, anche indiretta, al sostenimento della stessa.
La Commissione, inoltre, ribadendo quanto affermato con le motivazioni di primo grado, ha sottolineato come il “messaggio pubblicitario” non si sia limitato a raggiungere i soggetti presenti agli eventi bensì sia stato convogliato altrove dalla stampa locale e dagli altri mezzi di trasmissione, consentendo così al contribuente di promuovere il proprio marchio attraverso il nome e l’attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica sponsorizzata.
Tutto ciò premesso, si sottolinea come non sia condivisibile il ragionamento dell’Ufficio ove non si proceda ad una netta distinzione dei concetti in campo: l’“inerenza” di una spesa si sostanzia nella riferibilità fiscale di un determinato costo all’impresa che lo sostiene (intesa come attività esercitata dall’imprenditore) avendo, invece, il termine “economicità” un altro significato legato ad una valutazione sulla convenienza/opportunità di sostenere un certo onere.
Concludendo, l’imprenditore dovrà quindi sentirsi libero di pianificare la propria strategia di marketing attraverso la scelta dello sponsor, dell’entità dei costi da sostenere, dei tempi e luoghi in cui effettuare la pubblicità, nonché dei mezzi promozionali da utilizzare, non potendo, in nessun caso, avere la certezza che i risultati conseguiti siano certi e analoghi a quelli sperati.