SRL in stallo decisionale: soluzioni interessanti

| 06/11/2017

Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 19708 del 19 ottobre scorso, analizza la c.d. clausola della “russian roulette”. Tale decisione – da quanto ci consta il secondo intervento giurisprudenziale in materia (dopo Trib. Milano 15 gennaio 2014, che ne ha solo sancito la praticabilità) – sottolinea come, sebbene tale clausola si presenti in formule con più varianti, lo schema più frequente preveda che, in presenza di conflitti o stalli non altrimenti risolvibili (trigger events), a uno o a entrambi i soci è conferita la facoltà di rivolgere un’offerta di acquisto all’altro socio, comunicando il valore che attribuisce alle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale e, quindi, percentualmente, il prezzo a cui è disponibile ad acquistare. L’altro socio può accettare l’offerta e vendere al prezzo così determinato ovvero acquistare la partecipazione dell’altro assumendo come base di determinazione del prezzo il valore del capitale sociale comunicato dalla controparte. In genere, inoltre, la clausola non prevede i criteri da seguire per la valutazione delle azioni.
Tale clausola appare certamente una pattuizione diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Ciò, tuttavia, non esclude che – nelle varie forme in cui può essere congegnata – si possa porre in contrasto con norme imperative che l’autonomia privata non può sacrificare.
Ad ogni modo, essa non può innanzitutto considerarsi nulla per vizio dell’oggetto in quanto rimesso al mero arbitrio di una delle parti; con conseguente contrasto con la disciplina della condizione meramente potestativa (art. 1355 c.c.). Occorre, infatti, osservare come essa, per la sua intrinseca struttura, assicuri l’equilibrio negoziale indipendentemente da quale sia il criterio utilizzato per la determinazione del valore della quota da acquistare o vendere. Tale equilibrio è garantito dalla circostanza che la scelta tra l’acquisto e la vendita spetta alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo. Il meccanismo, infatti, consente alla parte oblata di approfittare, in caso di sottovalutazione della partecipazione, acquistandola, ovvero, in caso di sopravvalutazione, cedendola. E l’esercizio di tale facoltà costituisce un diritto potestativo insindacabile dalla controparte.
Non è vero, inoltre, che la clausola in questione possa ritenersi valida solo a condizione di garantire un’equa valorizzazione della partecipazione sociale non inferiore a quella spettante al socio recedente (o in caso di riscatto). Anche a volere ammettere l’esistenza di un principio generale che assicuri l’equa valorizzazione della partecipazione del socio uscente dalla compagine sociale, non appare appropriato utilizzare come riferimento la disciplina del recesso. Infatti, in assenza di una clausola (parasociale) regolatrice delle ipotesi di stallo, il verificarsi di tale situazione comporterebbe lo scioglimento della società; e, quindi, il valore da prendere a riferimento (quale equa valorizzazione) dovrebbe essere costituito dal valore che il socio otterrebbe in sede di liquidazione della società.
Nel diritto societario, poi, non si ravvisa alcuna norma imperativa implicita che vieti o renda illegittima ex ante una clausola antistallo del tipo della roulette russa nel caso in cui la parte titolare del potere di determinare il prezzo non sia soggetta ad alcun criterio obiettivo da seguire; e ciò a condizione che la clausola non porti, necessariamente, a una determinazione iniqua. E in tal caso (iniqua determinazione) sarà sufficiente colpire in concreto il negozio, anziché, “a priori”, la clausola. Infatti, l’eventuale iniquità del prezzo non rileva come misura che segnali l’invalidità della clausola – per contrarietà a norma imperativa – ma rileva come prova o indizio dell’iniquità e del carattere emulativo della determinazione del prezzo. Tuttavia, ai fini della dimostrazione dell’esercizio abusivo della clausola, non sarebbe sufficiente la determinazione manifestamente iniqua del prezzo, ma sarebbe comunque necessario anche l’approfittamento di particolari condizioni in cui versi il socio oblato.
La clausola in questione, ancora, tanto per la finalità quanto per la struttura, non implica alcuna violazione del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c. rilevante anche nei patti parasociali). La circostanza che l’avvio della procedura è condizionata al verificarsi di alcuni specifici eventi, infatti, impedisce alla parte di approfittare di particolari momenti favorevoli (ad esempio, di forte crescita) per escludere l’altro socio dalla partecipazione societaria conseguendo le utilità a questi spettanti.
Essa, infine, neppure è nulla per violazione della disciplina della durata dei patti parasociali di cui all’art. 2341-bis c.c. (durata non superiore a 5 anni, rinnovabile, e recesso ad nutum in caso di durata indeterminata) nel momento in cui si contempli tra i casi di stallo anche il mancato rinnovo del patto. Ciò in quanto: appare ragionevole, in una società a partecipazione paritaria, considerare il mancato rinnovo di simili patti quale ipotesi di stallo; la clausola non impedisce la modifica dei patti e, quindi, la libertà delle parti di rinegoziarli con l’unico limite che, ove non si riesca a trovare un accordo, si verificherà un’ipotesi di stallo; la doppia opzione (acquistare o vendere) e, dunque, la reciprocità della facoltà impedisce di ravvisare una posizione di mera soggezione in capo al soggetto che, sebbene “subisca” la determinazione del prezzo, ha la facoltà di procedere alla vendita o all’acquisto.