Svalutazioni di magazzino fuori accertamento
Dott. Alessio Pistone | 31/03/2012
In sede di verifica in azienda, l’Amministrazione finanziaria tende a disconoscere le svalutazioni delle rimanenze di magazzino derivanti dall’andamento del mercato, eccependo la mancanza o l’insufficienza della prova documentale circa l’effettivo deprezzamento dei beni. Si tratta di un fenomeno largamente diffuso e consolidato, al punto che in passato le associazioni di categoria del settore dell’abbigliamento o di talune tipologie di arredi hanno chiesto, senza ottenerla, l’emanazione di una specifica disposizione che consentisse di ridurre il valore dei beni in giacenza con quote forfetarie a seconda degli anni in cui i beni fossero stati prodotti, similmente a quello che è previsto per il settore librario, in modo da evitare contestazioni in sede di verifica. Si è addirittura giunti alla proposta di legge n. 214, recante la “Modifica all’articolo 92 del Tuir in materia di valutazione delle rimanenze nel settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero”, presentata alla Camera dei Deputati il 29 aprile 2008. Analogo Ddl. (n. 3198) era stato presentato il 10 novembre 2004 al Senato da opposto schieramento. Una proposta bipartisan, dunque.
Le rimanenze (ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, c.c.) devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore. Il Documento OIC n. 13 stabilisce che il valore netto di realizzo non possa basarsi su fluttuazioni effimere di prezzi, ma sugli elementi più attendibili atti a individuare la situazione di esitabilità del prodotto. Dunque, la data di chiusura dell’esercizio è solo un punto di riferimento, posto che vanno considerati l’andamento dei prezzi e tutte quelle altre condizioni, anche nel periodo che intercorre tra la data di chiusura del bilancio e quella della sua predisposizione, normalmente entro il mese di marzo, che hanno effetto sulla determinazione di un prezzo realistico. Il Documento OIC n. 29, con riguardo ai fatti successivi alla data di bilancio che devono essere recepiti nel bilancio, prevede espressamente che la vendita di prodotti giacenti in magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio. D’altra parte, se i prezzi di vendita hanno avuto un andamento con minime oscillazioni nel corso dell’esercizio e alla chiusura dello stesso subiscono una temporanea riduzione per ritornare ai precedenti valori normali nel periodo immediatamente successivo alla chiusura dell’esercizio, la svalutazione al minor valore alla chiusura dell’esercizio non va fatta.
L’art. 92, comma 5 del TUIR dispone che, “se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale”.
Ebbene, in sede di verifica, appellandosi al tenore lettera della norma, viene puntualmente disconosciuta la svalutazione operata in bilancio e acquisita ai fini fiscali, eccependo che non si ha idonea documentazione per provare che il valore di mercato del mese di dicembre (ultimo mese dell’esercizio) sia quello utilizzato per valutare il magazzino. Va detto che, nel settore del commercio al dettaglio, la vendita è comprovata dallo scontrino fiscale, dove non compare con precisione il tipo di capo venduto, mentre nel settore della produzione o della vendita all’ingrosso, dove le cessioni sono documentate da fattura, spesso le vendite sono effettuate a stock e non necessariamente vengono fatte a dicembre, ben potendo essere effettuate, ad esempio, a novembre o a gennaio dell’anno successivo.
Va detto che l’obsolescenza del magazzino di taluni settori (soprattutto quelli soggetti al fattore moda) è ben riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria: gli studi di settore richiedono l’indicazione della percentuale di vendite a stock e la stratificazione per anno della composizione delle rimanenze di magazzino, elementi che prendono spunto dalla circolare n. 110/F del 21 maggio 1993 e dalla circolare n. 121/E dell’8 giugno 2000. Il rilievo che viene normalmente mosso dagli organi verificatori è la mancanza di prova circa l’effettivo valore di mercato che, in base alla norma, deve essere riferito all’ultimo mese dell’esercizio, ossia, nella generalità dei casi, al mese di dicembre.
Come noto, nel settore delle vendite al dettaglio, il mese di dicembre coincide con i regali di Natale e, dunque, i capi obsoleti non vengono certamente esposti per la vendita; per le aziende di produzione del settore abbigliamento, invece, tale mese coincide con l’ultimazione delle vendite della collezione autunno-inverno e con l’inizio delle vendite della collezione primavera-estate, dunque il problema della vendita dei capi di abbigliamento fuori moda in tale mese non è certamente la priorità dell’imprenditore. La vendita di capi obsoleti, spesso a stock, avviene in mesi precedenti o immediatamente successivi al mese di dicembre. Ebbene, l’interpretazione letterale della norma, in questi casi, vanifica completamente la portata della disposizione: è del tutto illogico disconoscere come riferimento utile per la valorizzazione del magazzino il prezzo di vendita di una rilevante cessione a stock degli ultimi giorni di novembre o dei primi giorni di gennaio. Senza considerare che, in taluni casi, i prodotti in rimanenza (soprattutto tessuto e accessori) vengono addirittura conferiti a prezzo zero agli smaltitori. Ciò detto, è evidente che l’accertamento di maggior valore consente di portare a casa, da parte dell’Ufficio, solo la sanzione e gli interessi, poiché la maggiore imposta accertata deve poi essere restituita al contribuente, posto che, ai sensi dell’art. 110 del TUIR, le maggiori rimanenze finali di magazzino di un esercizio divengono maggiori esistenze iniziali nell’esercizio successivo.