Tardivo pagamento di 6 giorni non altera l'adesione

| 18/01/2013

Il caso affrontato dai giudici dell C.T. Prov. di Milano con la sentenza n. 7 di oggi, riguarda una procedura di accertamento, che si era conclusa con la sottoscrizione dell’atto di adesione da parte dell’Ufficio e del contribuente. Decorsi i venti giorni previsti dall’art. 8 del DLgs. 218/1997, però, non era ancora stato effettuato il versamento delle somme dovute. L’Agenzia delle Entrate riteneva, pertanto, che l’accertamento con adesione non si fosse perfezionato poiché ciò si verifica, ai sensi dell’art. 9 dello stesso decreto, al momento, appunto, del versamento della prima o unica rata delle somme dovute.
Nel caso di specie, il contribuente aveva eseguito il pagamento sei giorni dopo la scadenza dei venti giorni previsti. La ragione di tale ritardo era da imputare ad asserite cause di forza maggiore, o meglio al fatto che uno dei soci della società accertata fosse residente in Francia e, quindi, avesse impiegato più tempo di quello stimato per far giungere, tramite trasferimento bancario dalla Francia all’Italia, la liquidità necessaria per effettuare il versamento in oggetto.
I giudici provinciali hanno osservato che, ovviamente, sarebbe stato più corretto se il contribuente si fosse prontamente attivato per trasferire le somme necessarie in tempo utile, ma, stante il contesto circostanziale, un ritardo di sei giorni nel pagamento delle somme dovute, a seguito di accertamento con adesione, non poteva certamente determinare il mancato perfezionamento dell’adesione.
La condivisibile decisione di merito, peraltro, trova un avallo interno alla medesima Agenzia delle Entrate, la quale, già con la circolare n. 65 del 28 giugno 2001, aveva stabilito che, in presenza di anomalie di minore entità, come una lieve carenza o tardività dei versamenti eseguiti, nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di più marcata gravità, l’ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e, quindi, alla produzione degli effetti giuridici dell’atto sottoscritto. Nel caso oggetto della pronuncia in commento è evidente che il ritardo con cui era stato effettuato il versamento fosse di lieve entità e, quindi, in base a tale direttiva interna, la stessa Amministrazione avrebbe dovuto, comunque, riconoscere l’avvenuto perfezionamento dell’adesione.
Per quanto concerne la giurisprudenza pregressa, i giudici milanesi hanno citato la Cass.n. 6905 del 2011, ma, esaminandone la parte motiva, emerge chiaramente che, con tale pronuncia, gli Ermellini non hanno affrontato la questione de qua, atteso che non era stata prospettata alcuna censura su questo aspetto. A quanto consta, non esistono altre sentenze della Suprema Corte sul punto.
Sotto il profilo giurisprudenziale, invece, assumono rilievo le molteplici decisioni di merito con cui è stato avallato il principio ribadito dai giudici lombardi con la pronuncia in commento. In particolare, l’anno scorso, la C.T. Prov. di La Spezia, con la sentenza n. 99 del 24 settembre 2012, ha stabilito che il mancato rispetto del termine di pagamento di un sol giorno non è tale da giustificare l’annullamento dell’accertamento con adesione conclusosi con la relativa sottoscrizione, soprattutto quando il versamento delle successive rate si è puntualmente verificato, dimostrando l’onestà e la buona fede del contribuente.
All’incirca un anno prima, le stesse conclusioni erano state raggiunte dalla C.T. Prov. di Arezzo, in merito ad un versamento tardivo di tredici giorni rispetto alla scadenza dei venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione prevista dalla norma (sentenza n. 281 del 27 ottobre 2011).
In conclusione, quindi, si deve ritenere che il ritardo di qualche giorno nel versamento delle somme dovute, a seguito di accertamento con adesione, non possa compromettere il perfezionamento dell’istituto definitorio. Tale principio non può che valere anche per tutti gli altri tipi di adesione oggi esistenti, in primis l’adesione ai PVC.